Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 1 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la sospensione del processo disposta ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione di una causa pregiudicante innanzi al giudice amministrativo impone alla parte interessata alla prosecuzione di chiedere la fissazione di nuova udienza nel termine perentorio trimestrale decorrente dalla definizione della causa pregiudicante. Il decorso inutile di tale termine determina l’estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107, secondo comma, e 111, primo comma, c.g.c. L’estinzione opera d’ufficio, in quanto rilevabile dagli atti, e non richiede l’istanza di parte, né la previa declaratoria di cessazione della materia del contendere. Conseguenza necessaria è che le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo l’art. 111, ultimo comma, c.g.c.
Il Fatto
La vicenda ha origine da un giudizio pensionistico instaurato davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, con il quale il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità di ausiliaria nel computo della base pensionabile. La domanda era stata respinta con la sentenza n. 110/2016, depositata il 14.9.2016.
Avverso quella decisione l’interessato ha proposto appello davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, chiedendone la riforma. Hanno resistito sia l’INPS sia il Ministero della difesa, concludendo per l’inammissibilità in rito e per l’infondatezza nel merito del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non affronta il merito della pretesa pensionistica, perché il percorso processuale impone una decisione di estinzione. Il processo era stato sospeso, ex art. 106 c.g.c., in attesa della definizione di una causa innanzi al giudice amministrativo, ritenuta pregiudicante con ordinanza n. 7/2018.
La causa pregiudicante è stata definita in data 31.10.2019, con sentenza del Consiglio di Stato n. 7462/2019. Da quel momento decorreva, a carico della parte interessata alla prosecuzione, l’onere di chiedere la fissazione di nuova udienza.
La Corte rileva che tale richiesta non è stata proposta nel termine perentorio trimestrale prescritto dall’art. 107, secondo comma, c.g.c. Il dato emerge per tabulas, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Il mancato esercizio dell’attività di riassunzione determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 107, secondo comma, e 111, primo comma, c.g.c. La declaratoria è conseguenza automatica del decorso del termine, non di una valutazione discrezionale del Collegio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le lascia a carico delle parti che le hanno anticipate, in applicazione dell’art. 111, ultimo comma, c.g.c., senza alcuna pronuncia di compensazione o di condanna.
Nota della Redazione
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