Responsabilità erariale del docente per mancato svolgimento dei corsi universitari (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 1 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il docente universitario che, senza giustificazione, non svolga l’attività didattica e di servizio dovuta secondo le condizioni del rapporto di impiego, omette la propria prestazione di facere e cagiona alla propria Amministrazione un danno erariale pari ai compensi indebitamente percepiti. Il danno patrimoniale comprende sia le retribuzioni erogate senza la corrispondente attività lavorativa, sia il compenso riconosciuto ad altro docente per l’affidamento sostitutivo del medesimo insegnamento. Il danno da disservizio, quando non esattamente determinabile, è liquidato equitativamente, ma il suo importo deve rispettare il principio di integrità e non sovracompensazione tra comportamento illecito, danno subito e relativo risarcimento.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio, innanzi alla Sezione giurisdizionale per la Liguria, un docente universitario per sentirlo condannare al pagamento di una somma in favore dell’Ateneo di appartenenza. L’addebito riguardava il mancato svolgimento di tre corsi universitari, per complessive ottanta ore di docenza, e la mancata partecipazione a tutti i Consigli di Dipartimento svoltisi in un arco temporale pluriennale.
La contestazione si fondava su una relazione della Guardia di finanza, sugli atti del procedimento disciplinare — conclusosi con la sospensione dal servizio e dallo stipendio — e su una comunicazione scritta dello stesso docente. Il convenuto, non costituitosi, presentava solo una richiesta di rinvio per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato, senza produrre la documentazione necessaria. Il Pubblico ministero insisteva nella richiesta di condanna. La questione centrale atteneva all’accertamento della responsabilità e alla quantificazione del pregiudizio arrecato all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rigettava la richiesta di rinvio, per la carenza della documentazione necessaria a sostenere l’accesso al patrocinio gratuito: non era stata prodotta la dichiarazione dei redditi idonea a dimostrare, anche solo in astratto, il possesso dei requisiti di legge. Peraltro, il convenuto era stato posto in condizione di informarsi sui presupposti giuridici del beneficio e di avviare la relativa procedura.
Nel merito, il materiale probatorio dimostrava le ripetute e costanti assenze del docente nei periodi contestati, tanto per le mancate docenze quanto per l’omessa partecipazione ai Consigli di Dipartimento, senza alcuna giustificazione idonea. La dedotta fobia sociale non risultava provata: erano stati prodotti soltanto una ricetta per un farmaco e un’impegnativa per una visita psichiatrica, senza il referto che ne attestasse l’effettuazione. Ne derivava la prova dell’inadempimento della prestazione di facere secondo le condizioni del rapporto di impiego.
Il danno patrimoniale veniva quantificato nei compensi erogati dall’Amministrazione senza la corrispondente attività lavorativa, oltre a quanto versato al nuovo docente per l’affidamento sostitutivo di uno dei corsi. A ciò si aggiungeva il danno da disservizio, individuato nella necessaria riorganizzazione dei corsi, con la soppressione di due insegnamenti e l’indizione di una procedura selettiva.
Sulla determinazione del pregiudizio, la Corte richiamava il principio delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, più volte recepito dalla stessa Sezione: la liquidazione deve ricomprendere l’equivalente del bene perduto e il mancato godimento del suo controvalore nel tempo, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi, decorrenti dalla data individuata nel 31 dicembre 2024 fino al deposito della sentenza, oltre agli interessi moratori successivi.
In attuazione del principio di integrità e non sovracompensazione, il danno da disservizio veniva contenuto in misura ridotta rispetto alla richiesta attorea, tenendo conto anche del comportamento del convenuto e del criterio equitativo. Il convenuto è stato quindi condannato alla rifusione delle somme liquidate, con rivalutazione e interessi, e al pagamento delle spese di giudizio secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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