Assessori regionali titolari di carta di credito sono agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 91 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore regionale assegnatario ed utilizzatore di carta di credito regionale è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti. La qualifica riposa sull’art. 178 del r.d. n. 827/1924 e sull’art. 74 del r.d. n. 2440/1923, che fondano la nozione sul presupposto del maneggio di denaro pubblico, gestito secondo uno schema procedimentale di tipo contabile. Il pagamento mediante carta di credito ha effetto solutorio immediato, perché l’utilizzatore dispone direttamente della provvista senza mediazione di un ordinatore di spesa. È precluso al legislatore regionale intervenire sulla qualifica di agente contabile, materia ascritta alla competenza esclusiva dello Stato. Non è ammesso il deferimento alle Sezioni riunite di questioni di massima da parte delle Sezioni territoriali nei giudizi in unico grado.

Il Fatto

La Procura regionale ha proposto ricorso per resa di conto nei confronti di un amministratore regionale, nella qualità di agente contabile, per la gestione delle spese sostenute tramite carta di credito negli anni 2020 e 2021. Il giudice monocratico, con decreto n. 31/2024, ha accolto il ricorso fissando il termine di 60 giorni per la presentazione dei conti giudiziali.

L’amministratore ha proposto opposizione, deducendo l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto. A suo avviso, la legge n. 549/1995 e il d.m. n. 701/1996 radicherebbero la qualifica in capo al dirigente delegato, non al titolare della carta. Ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la prescrizione e, in subordine, ha chiesto il deferimento della questione di massima alle Sezioni riunite o la rimessione alla Corte costituzionale degli artt. 11 e 114 c.g.c. È intervenuta la Regione Liguria, sostenendo l’assenza della qualifica di agente contabile.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha dichiarato ammissibile l’intervento della Regione Liguria, in continuità con la propria giurisprudenza, ravvisando un interesse tutelabile del legislatore regionale a difendere il proprio ordinamento di settore, senza aggravio processuale per la parte pubblica.

La Corte ha poi respinto l’istanza di deferimento della questione di massima. Gli artt. 11 e 114 del d.lgs. n. 174/2016 attribuiscono il potere di rimessione alle sole sezioni giurisdizionali d’appello, al Presidente della Corte e al Procuratore generale. La lettera delle norme è univoca e non consente l’interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalle parti, che si scontra con il dato testuale. Quanto alla richiesta di investire il Presidente della Corte, il Collegio ha ritenuto che difetti il presupposto oggettivo del contrasto giurisprudenziale, poiché solo una delle pronunce addotte si pone effettivamente in conflitto con l’indirizzo della Sezione.

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. La funzione nomofilattica della Cassazione è costituzionalmente necessaria solo nei limiti dell’art. 111, commi 7 e 8, Cost.; per le sentenze contabili l’uniforme interpretazione è affidata alle Sezioni riunite e al sistema delle impugnazioni, che svolge un essenziale ruolo di armonizzazione del diritto vivente.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la nozione di agente contabile: essa discende dal maneggio di denaro pubblico, inteso in senso ampio, e attinge anche i soggetti forniti del potere di disporne senza mediazione. Il pagamento con carta di credito produce effetto solutorio immediato, come conferma la disciplina regionale che prevede il rimborso e la rivalsa sugli emolumenti in caso di spese non giustificate. L’assegnatario dispone così direttamente del denaro pubblico e va qualificato come agente contabile.

È risultato inconferente il richiamo alla disciplina dei funzionari delegati, titolari di contabilità speciali e sottoposti al solo rendiconto amministrativo: nel caso di specie difettano l’ordine di accreditamento e la correlata contabilità speciale, essendo le carte collegate al conto dell’economo. Neppure vale il precedente sui presidenti dei gruppi consiliari, la cui sottrazione al giudizio di conto dipende dal carattere marginale e non necessario del maneggio rispetto al loro ruolo istituzionale. La prescrizione è stata esclusa, non essendo maturato alcun termine per le annualità 2020-2021. L’opposizione è stata quindi rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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