Fondo economale universitario: irregolarità senza condanna dell’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 214 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si estingue per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. quando il deposito del conto presso la segreteria della sezione si perfeziona con l’inserimento nel sistema SIRECO e non con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale. La mancata sottoscrizione manuale del conto da parte dell’agente contabile e l’assenza di un formale provvedimento di parificazione non impediscono l’esame del conto, ove l’elaborato sia sottoscritto dal responsabile del procedimento e la parificazione risulti attestata in via sostanziale. Il conto giudiziale è irregolare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., quando la gestione economale si sviluppa su prassi operative non formalizzate e su un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale, in assenza di un regolamento specifico; la dichiarazione di irregolarità non comporta tuttavia condanna dell’agente che abbia operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione.
Il Fatto
Il magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso dall’economo di un ateneo per l’esercizio 2018, relativo alla gestione del fondo economale. La relazione segnalava la mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente, l’assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, un meccanismo di reintegro del fondo sottratto alla competenza del centro di spesa, una spesa di rappresentanza non ammissibile e modalità di rendicontazione generiche, con annotazioni aggregate e beneficiari non identificati.
L’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo che il deposito fosse avvenuto in data anteriore a quella indicata nella relazione, e contestava nel merito la riferibilità delle criticità al proprio ruolo di mero esecutore. Il pubblico ministero concludeva per l’irregolarità del conto e per il non discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che la resa del conto si è perfezionata solo con l’inserimento nel sistema, mentre la diversa data invocata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non con il momento del deposito rilevante ai sensi dell’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. La relazione di deferimento è stata depositata entro il termine quinquennale, che non risulta decorso.
Supera poi i profili di improcedibilità. La sottoscrizione del conto da parte del responsabile del procedimento, unita alla sottoscrizione della nota di trasmissione da parte dell’agente, è sufficiente ad attestare la riferibilità soggettiva dell’elaborato, poiché la normativa interna non prevedeva la firma manuale del registro. Anche la mancanza di un formale provvedimento di parificazione non è ostativa, risultando una prassi amministrativa idonea a supplire in via sostanziale all’inadempimento, come attestato dal decreto dirigenziale acquisito in istruttoria.
Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., pur essendo le criticità ascrivibili in prevalenza a prassi consolidate. La relazione dell’organo di controllo interno, formalmente idonea, non reca specifiche segnalazioni sulle singole gestioni. Il regolamento di ateneo non individuava le tipologie di spesa ammissibili, non chiariva i presupposti del rimborso e non definiva un sistema autorizzativo autonomo.
Il sistema informativo gestionale, pur consentendo il raccordo con la contabilità ufficiale, non permetteva una rappresentazione autonoma e trasparente delle operazioni ai fini della rendicontazione giudiziale. I reintegri avvenivano senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti e sfuggivano a controllo preventivo, mentre i limiti di spesa e le soglie erano introdotti dalle impostazioni operative del sistema, frutto di prassi tecniche e non normative.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’esigenza di strumenti agili per spese minute va bilanciata con le regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo. Poiché l’agente ha operato in coerenza con l’assetto predisposto dall’amministrazione, la sua responsabilità va valutata in tale contesto: il conto è irregolare, ma non segue condanna. Respinta l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivi e assenza di dati sensibili.
Nota della Redazione
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