Incentivi tecnici 2023: il tetto del 100% resta la soglia massima (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 123 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando, nel medesimo anno di competenza, concorrano incentivi tecnici maturati sotto il regime dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e sotto quello dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, i due limiti percentuali non si sommano. La quota liquidata in base alla disciplina previgente non può eccedere il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; l’erogazione fondata sul nuovo codice può colmare la differenza solo fino a concorrenza del 100% della medesima retribuzione. Il tetto del 100% opera come soglia massima individuale, calcolata secondo il criterio di competenza e a prescindere dalla data di pagamento. Le somme eccedenti restano nella disponibilità dell’ente e alimentano le risorse destinate alle finalità previste dallo stesso art. 45.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, per chiarire quale sia il tetto massimo erogabile al singolo dipendente per l’anno 2023. Il quesito muove dalla vigenza contemporanea, nello stesso anno, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, e del d.lgs. n. 36/2023, applicabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Secondo l’ente richiedente, il silenzio del legislatore renderebbe incerto se nell’anno di competenza possano essere liquidati incentivi ex art. 113 entro il limite del 50% e, insieme, incentivi ex art. 45 entro il limite del 100%. La questione presenta riflessi diretti sugli equilibri di bilancio, tanto da giustificare l’acquisizione del parere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica positivamente l’ammissibilità soggettiva, essendo la richiesta firmata dal Sindaco, e riconosce l’ammissibilità oggettiva, trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica. Il quesito viene esaminato nel merito astraendo da ogni riferimento alla fattispecie concreta.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il nuovo codice ha innovato la disciplina degli incentivi tecnici, elevando dal 50% al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo erogabile. Il Collegio ribadisce che l’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 si applica alle procedure di aggiudicazione indette dopo il 30 giugno 2023, restando attratta alla disciplina previgente l’attività incentivata anteriormente.

La Corte sottolinea che le due normative non coincidono quanto alle attività incentivabili: l’art. 113 richiamava gli oneri posti a carico degli stanziamenti per i singoli appalti, mentre il nuovo codice individua le attività nell’allegato I.10. Nella vigenza del codice del 2016 il diritto all’incentivo era condizionato alla contrattazione decentrata e all’adozione di un apposito regolamento; il nuovo assetto riconosce maggiore autonomia alle stazioni appaltanti, ferma la necessità di definire i criteri con atto a valenza generale.

Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio ricorda che gli incentivi per funzioni tecniche derogano al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio e non tollerano interpretazione estensiva o analogica. Il limite del 50%, già qualificato come tetto massimo individuale, e la verifica delle condizioni per l’effettiva erogazione restano fermi.

Da qui la soluzione: qualora sussistano i requisiti per l’erogazione secondo entrambe le normative, la parte sorretta dall’art. 113 non potrà eccedere il 50% della retribuzione annua; ad essa si sommano gli incentivi ex art. 45 fino al raggiungimento del limite complessivo del 100%. Le somme eccedenti restano a disposizione dell’ente, incrementando le risorse di cui al comma 5 dell’art. 45. Il Collegio conclude quindi per la liquidazione ex art. 113 entro il 50% e per la successiva erogazione ex art. 45 fino a concorrenza del tetto massimo individuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *