Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione alla seconda udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 123 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 196 c.g.c. impone di dichiarare l’improcedibilità dell’appello qualora l’appellante, dopo essere rimasto assente alla prima udienza di discussione, non compaia neppure alla successiva udienza alla quale la causa è stata rinviata con comunicazione della segreteria. La dichiarazione di improcedibilità opera anche d’ufficio e comporta il consolidamento della sentenza impugnata, restando irrilevante ogni questione di merito eventualmente dedotta nell’atto di gravame.
Il Fatto
Un ex dipendente della Polizia di Stato, in congedo dal 2012, aveva proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità, anziché nei limiti dell’80 per cento applicati dall’INPS. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo che dall’entrata in vigore dell’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 l’indennità fosse stata conglobata nella base pensionabile e assoggettata al limite massimo di valorizzazione.
L’interessato aveva proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 99 d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e dell’art. 15 legge n. 724/1994 e rivendicando la corresponsione della indennità in misura integrale per i periodi maturati fino al 1994 o al 1995. Aveva inoltre impugnato la statuizione sulle spese processuali. L’INPS si era costituito chiedendo il rigetto del gravame, richiamando l’orientamento per cui la natura accessoria dell’indennità poteva essere conservata solo per le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1995.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la trattazione orale del giudizio, fissata per l’udienza del 18 febbraio 2026, non aveva avuto luogo per l’assenza dei difensori dell’appellante. Il Presidente, constatata l’assenza, aveva disposto il rinvio della discussione alla udienza del 17 giugno 2026, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con comunicazione della segreteria alla parte appellante.
Anche alla nuova udienza l’appellante non è comparso. Il Collegio ha quindi applicato la disposizione dell’art. 196 c.g.c., secondo cui, se alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Si tratta di un esito processuale che prescinde interamente dall’esame del merito della controversia, attenendo alla sola verificazione della condizione di procedibilità del gravame correlata alla presenza della parte interessata alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia di improcedibilità ha determinato il consolidamento della sentenza di primo grado, che risulta conseguentemente confermata. Il Collegio ha compensato le spese del grado, considerata la natura processuale della definizione. L’esito del giudizio dimostra come la mancata partecipazione dell’appellante alle udienze fissate, anche dopo il rinvio disposto a seguito della prima assenza, determini una definizione negativa del giudizio di appello indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze formulate nell’atto di gravame.
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Nota della Redazione
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