Acquisizione partecipazione in G.A.L. S.c.a.r.l.: parere positivo per conformità al T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 96 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale è legittima, ai sensi dell’art. 4 T.U.S.P., se sussiste il “vincolo di scopo”: l’attività sociale deve risultare strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. La deliberazione consiliare deve dare atto della compatibilità della scelta con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e degli oneri finanziari connessi, verificandone la sostenibilità. La valutazione ex art. 5, comma 3, T.U.S.P. si sostanzia in un controllo sulla conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo a efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il Comune di Casalacenda ha trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5 T.U.S.P., la deliberazione consiliare con cui ha disposto l’adesione al G.A.L. “Trigno-Castellelce” S.c.a.r.l., una società consortile mista pubblico-privata che opera come Gruppo di Azione Locale. L’acquisizione riguarda una quota del capitale sociale di valore pari a euro 180,00, con autorizzazione al futuro aumento per ulteriori euro 620,00.
L’ente ha motivato la scelta con la necessità di accedere ai fondi comunitari per lo sviluppo del proprio territorio, rilevando la natura non lucrativa della società e la sua funzione di supporto tecnico per i piccoli Comuni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato la conformità dell’atto deliberativo ai parametri normativi, valutando in primo luogo la sussistenza del vincolo di scopo di cui all’art. 4 T.U.S.P.. La partecipazione è stata ritenuta finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale, ovvero alla autoproduzione di beni o servizi strumentali, rientrando nella deroga prevista dal comma 6 dell’articolo 4 per i soggetti attuatori dei regolamenti comunitari sui Gruppi di Azione Locale.
Il Collegio ha accertato la sussistenza del “legame di stretta necessarietà” tra la partecipazione societaria e l’esercizio dei compiti istituzionali dell’ente richiedente, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa richiamata nel provvedimento.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte ha ritenuto l’operazione di esiguo valore e, pertanto, inidonea a ledere gli equilibri di bilancio dell’ente. I bilanci del triennio della società consortile, pur chiusi con perdite lievi, non hanno evidenziato criticità tali da far ritenere non sostenibile l’adesione, alla luce anche della limitata quota di partecipazione.
In relazione alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Sezione ha rilevato che l’attività del G.A.L., promossa in sede unionale e operante in un limitato ambito territoriale, non appare idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri, presupposto per la configurabilità di un aiuto ex art. 107 T.F.U.E. La deliberazione, pertanto, risulta completa anche sotto tale profilo.
La Corte ha concluso esprimendo parere positivo, avendo accertato la sostanziale conformità del deliberato a quanto disposto dall’art. 5 T.U.S.P., nonché dagli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico.
Nota della Redazione
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