Pensione di reversibilità al figlio inabile: prova della vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 136 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne presuppone la sussistenza, alla data del decesso del dante causa, dei requisiti dell’inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, della vivenza a carico e della nullatenenza. Il requisito della vivenza a carico non si esaurisce nella dimostrazione della convivenza con il genitore, occorrendo provare che questi provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile; tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni convergenti. Il requisito sanitario va accertato con riguardo alla data del decesso e può essere apprezzato in una visione complessiva ed evolutiva della patologia psichiatrica, anche in difformità dalle conclusioni della Commissione Medica di Verifica.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato domanda di pensione di reversibilità della pensione già goduta dal proprio genitore, deceduto nel 2019. L’INPS ha respinto l’istanza per motivi amministrativi, ravvisando la mancanza del requisito anagrafico o contributivo.

Il ricorrente ha impugnato la reiezione davanti alla Corte dei conti, deducendo di essere stato a totale carico del padre sin dal 2015, anno del rientro definitivo in Italia e della convivenza con il genitore, e di versare in condizioni di inabilità al lavoro antecedenti al decesso per patologia psichiatrica. L’INPS ha resistito, eccependo che il ricorrente non avrebbe provato né l’inabilità alla data del decesso né la vivenza a carico, e richiamando le conclusioni della Commissione Medica di Verifica che lo aveva ritenuto non inabile in modo assoluto e permanente.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha respinto l’istanza di ulteriore attività istruttoria, valorizzando il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti. Richiamando la disciplina del Codice della giustizia contabile e le Sezioni Riunite n. 10/QM/2007, ha precisato che il giudice pensionistico può avvalersi di organi tecnici pubblici, il cui parere non è vincolante ma costituisce un apporto qualificato e a composizione collegiale.

Nel merito del requisito sanitario, il Collegio ha concluso che, alla data del decesso del genitore, il ricorrente era inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. Il giudice ha fatto propria questa conclusione, incentrata su una lettura evolutiva e complessiva della patologia schizofrenica, con esordio precoce e progressivo peggioramento documentato da ricoveri e trattamenti sanitari obbligatori, ritenendo attendibile il criterio di verosimiglianza pur in presenza di una diversa valutazione della Commissione Medica di Verifica.

Sul requisito della vivenza a carico, la Corte ha richiamato l’art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. nn. 15440/2004, 11966/2015, 14346/2016, 8678/2018), secondo cui la convivenza non è sufficiente, dovendosi provare il mantenimento continuativo e prevalente. Ha ribadito l’onere probatorio a carico del ricorrente ex art. 2697 cod. civ., ma ha ammesso il ricorso alle presunzioni convergenti.

Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato la convivenza accertata, la condizione di nullatenenza, l’assenza di attività lavorativa dal rientro in Italia e l’assenza di redditi propri, desumendone la sussistenza del requisito. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarando il diritto alla reversibilità con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, e compensando integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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