Invalidità civile e benefici contributivi: giurisdizione e inammissibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 480 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario, e non alla Corte dei conti, la giurisdizione sull’accertamento dello stato di invalidità civile, anche quando il ricorrente sia dipendente pubblico e la domanda sia strumentale al riconoscimento di benefici previdenziali. La giurisdizione contabile resta invece radicata quando l’accertamento sanitario sia preordinato al riconoscimento dell’assegno di invalidità e sia introdotto con il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. Quanto ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando manchi una previa domanda amministrativa seguita da un provvedimento di diniego o da una formale diffida all’adozione del provvedimento. Il rilievo assorbente della questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, docente di scuola elementare e materna in servizio presso un’amministrazione pubblica, aveva presentato in data 7 ottobre 2021 domanda amministrativa all’I.N.P.S. per il riconoscimento di un’invalidità civile pari o superiore al 75%, ai fini dei benefici previsti dalla legge n. 118 del 1971 e dall’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000. Sottoposta a visita medico-legale, le era stata riconosciuta una percentuale del 50%, insufficiente rispetto alla soglia richiesta; il verbale le era pervenuto il 18 giugno 2022.
Il 6 dicembre 2022 la ricorrente aveva presentato all’I.N.P.S. una seconda domanda amministrativa, specificamente volta ai benefici non economici. Non avendo ottenuto riscontro, aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento dell’invalidità ai fini indicati e il riconoscimento dei connessi diritti. L’I.N.P.S., costituitosi, aveva eccepito il difetto di interesse ad agire, attesa la perdurante attività di servizio, e l’infondatezza e inammissibilità delle domande, opponendosi alla consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la questione di giurisdizione. In relazione all’accertamento dell’invalidità civile, la Corte dei conti dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., Sezioni Unite, 23 ottobre 2014, n. 22550. Nella nota I.N.P.S. di trasmissione del verbale è espressamente indicato che avverso la decisione della Commissione medica è proponibile ricorso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria entro sei mesi dal ricevimento.
Il Collegio precisa poi che non ricorre l’ipotesi in cui l’accertamento delle condizioni sanitarie, preordinato al riconoscimento dell’assegno di invalidità, sia introdotto con il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., evenienza che radicherebbe invece la giurisdizione contabile. Sul punto richiama Cass. civ., Sezioni Unite, 13 maggio 2021, n. 12903 e Cass. civ., Sezioni Unite, 14 aprile 2020, n. 7830.
Resta invece attratta alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda relativa all’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000. Tale affermazione, osserva il giudice, lascia impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità della pretesa.
Su questo terreno il ricorso è inammissibile. Dagli atti emerge che l’istanza all’I.N.P.S. per i benefici contributivi è stata presentata solo il 6 dicembre 2022, in data successiva a quella del 7 ottobre 2021, relativa alla distinta domanda di invalidità civile. Il verbale della Commissione medica è antecedente all’istanza per il beneficio previdenziale e afferisce a un procedimento autonomo e distinto. Non risulta inoltre che l’I.N.P.S. abbia adottato una determina negativa sull’istanza, né che la ricorrente abbia notificato una formale diffida all’adozione del provvedimento. Ne deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., con richiamo a Cdc., sez. I giur. app., 9 giugno 2023, n. 253 e Cdc., sez. giur. Puglia, 2 agosto 2024, n. 165.
Il giudice dà altresì atto che l’I.N.P.S. non ha ottemperato all’ordine di deposito del fascicolo amministrativo, impartito con l’ordinanza n. 33/2024, assumendone il rischio processuale. Poiché la definizione avviene su questione pregiudiziale, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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