Cumulo gratuito e calcolo della pensione: rinvio recettizio al comma 239 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 29 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo gratuito dei periodi assicurativi, il rinvio alle “gestioni di cui al comma 239” contenuto nell’art. 1, comma 246, legge n. 228/2012 ha natura recettizia. Ne consegue che l’estensione del cumulo ai periodi maturati presso gli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, introdotta dall’art. 1, comma 195, legge n. 232/2016, opera ai soli fini del diritto alla pensione e non anche della determinazione del sistema di calcolo. La contribuzione accreditata presso le casse professionali non può dunque concorrere al raggiungimento dei 18 anni di anzianità al 31.12.1995 richiesti per il sistema retributivo. Il calcolo resta ancorato, per ciascuna gestione, al criterio pro quota di cui al comma 245.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione di categoria liquidata con decorrenza 1.1.2020. Con provvedimento dell’8.7.2024 l’INPS, nel definire il trattamento, aveva dapprima applicato il sistema retributivo fino al 2011 e poi, in sede di riesame, riliquidato la prestazione con il sistema misto, rilevando che l’anzianità maturata presso la cassa professionale non poteva concorrere alla determinazione del criterio di calcolo.
La ricorrente ha sostenuto di aver maturato, al 31.12.1995, diciotto anni di contributi cumulando i periodi non coincidenti presso l’AGO, la CPS e l’ENPAM, con conseguente diritto al sistema integralmente retributivo. Ha impugnato la riliquidazione e la connessa pretesa restitutoria, deducendo l’illegittimità del recupero e invocando la buona fede e la sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile circoscrive la questione all’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995, che subordina l’accesso al sistema retributivo al possesso di diciotto anni di anzianità contributiva al 31.12.1995. La domanda della ricorrente muove dal presupposto che in tale computo rientrino anche i periodi ENPAM, per effetto dell’ampliamento delle gestioni cumulabili disposto dalla legge n. 232/2016.
La Corte ricostruisce l’istituto del cumulo gratuito, introdotto dai commi da 239 a 246 dell’art. 1, legge n. 228/2012. Il comma 239 individua le gestioni i cui periodi possono essere cumulati; il comma 245 impone il calcolo pro quota, secondo le regole di ciascun ordinamento; il comma 246 disciplina la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo, richiamando le “gestioni di cui al comma 239”.
Il passaggio decisivo attiene alla qualificazione del rinvio. Il comma 195 della legge n. 232/2016 è intervenuto solo sul comma 239, estendendo il cumulo alle casse professionali, senza modificare il comma 246. Il giudice aderisce all’indirizzo che reputa recettizio il rinvio, richiamando Sez. III Centr. n. 66/2020 e, in particolare, Sez. Puglia n. 717/2021, cui fa espresso rinvio anche ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., oltre a Sez. Sicilia n. 631/2021. Il rinvio recettizio fissa il contenuto della norma richiamata al momento della sua formulazione originaria, impedendo l’automatico recepimento delle modifiche successive.
Da qui la conclusione: la contribuzione ENPAM non può essere computata per il raggiungimento della soglia dei diciotto anni, poiché ciò consentirebbe la valorizzazione dello stesso periodo in gestioni diverse, in contrasto con il criterio pro quota. Il giudice prende atto dell’orientamento di segno opposto della Cassazione n. 27844/2025 e dichiara di non condividerlo, privilegiando la giurisprudenza contabile prevalente. La quota INPS è stata pertanto correttamente calcolata con il sistema misto.
Sulla domanda restitutoria, l’INPS ha annullato in autotutela il provvedimento di recupero, con restituzione delle somme trattenute, pari a € 1.255,00. La ricorrente ha aderito alla richiesta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere su tale profilo e compensazione integrale delle spese.
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Nota della Redazione
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