Sosta a pagamento, illegittimo il preavviso che rinvia la sanzione (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 92 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme del codice della strada che disciplinano la sosta tariffata dettano una disciplina specifica e dettagliata delle fattispecie sanzionatorie e del recupero della tariffa non corrisposta, senza distinguere tra gestione diretta e gestione indiretta del servizio. Non è conforme alla normativa statale la previsione, introdotta dal Comune nel regolamento o nel rapporto concessorio, che subordini l’irrogazione della sanzione amministrativa alla preventiva emissione di un avviso con concessione di un termine per sanare il mancato o insufficiente pagamento. Una simile clausola disapplica la disciplina statale e viola il principio di legalità sancito dall’art. 1, comma 2, l. n. 689/1981, oltre a incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente per il venir meno del gettito sanzionatorio.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune pugliese ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in materia di regolamentazione delle sanzioni per la sosta a pagamento in aree pubbliche. L’Ente aveva affidato in concessione a terzi la gestione del servizio di sosta tariffata su sede stradale e intendeva inserire, nel rapporto convenzionale con il concessionario, una disposizione che consentisse di modificare la procedura sanzionatoria.

In particolare, il Comune ha domandato se fosse legittima la previsione di un avviso preventivo che, in caso di mancata esposizione del ticket o di titolo scaduto, concedesse un termine massimo prestabilito per sanare il pagamento, con irrogazione della sanzione amministrativa solo dopo l’infruttuoso decorso di quel termine, tenuto conto della revisione introdotta dalla legge n. 177/2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto scrutinato l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, essa è stata ritenuta ammissibile perché sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL, e perché trasmessa direttamente, non essendo imposto il passaggio attraverso il Consiglio delle autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo, il quesito involge la materia della contabilità pubblica, poiché investe i proventi del servizio di sosta e delle relative sanzioni, con incidenza sugli equilibri di bilancio, ed è formulato in termini generali e astratti, senza interferire con funzioni giurisdizionali.

Nel merito, la Corte ha espresso avviso contrario. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 7, d.lgs. n. 285/1992, come modificato dagli artt. 23 e seguenti della legge n. 177/2024. Il comma 1, lett. f), consente ai Comuni di subordinare la sosta nei centri abitati al pagamento di una somma; il comma 14 stabilisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso articolo; il comma 15, sostituito dalla riforma, disciplina specificamente la sosta tariffata, distinguendo tra mancato pagamento e pagamento insufficiente, con maggiorazioni e riduzioni modulate sulla frazione di tempo non coperta dalla tariffa.

Il comma 15.1, introdotto dalla stessa legge, prevede che, nei casi di pagamento insufficiente, le sanzioni siano maggiorate di un importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno dell’accertamento, e che, se la sosta irregolare si protrae oltre le ventiquattro ore, sanzioni e maggiorazioni si applichino per ogni periodo di ventiquattro ore. Il legislatore ha dunque dettato una disciplina dettagliata delle fattispecie sanzionatorie e del recupero della tariffa, senza distinguere tra gestione diretta e gestione indiretta del servizio.

La Sezione ha osservato che la clausola prospettata dall’Ente determinerebbe una disapplicazione della disciplina statale: l’illecito resterebbe non sanzionato ove il contravventore paghi la tariffa nel termine concesso dal Comune. Ne deriverebbe un’improbabile riscossione delle sanzioni, con effetti negativi sul gettito e sulle entrate correnti vincolate. La modalità di gestione indiretta, ha aggiunto la Corte, non muta la riconducibilità del servizio all’ente locale né la natura delle violazioni, che restano illeciti amministrativi soggetti ai principi generali della legge n. 689/1981, come confermato dall’art. 194 del codice della strada.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sosta a pagamento protratta oltre l’orario corrisposto non è inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, trattandosi di evasione tariffaria. Ha inoltre valorizzato la giurisprudenza contabile secondo cui la scelta della modalità gestionale non cambia la natura dell’entrata, che resta un provento destinato alle finalità di legge. La previsione, conclude la Sezione, contrasta con il principio di legalità e con l’art. 1, comma 2, l. n. 689/1981, secondo cui le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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