Il conto giudiziale non include le riscossioni digitali senza maneggio materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 138 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di maneggio di denaro, fondativa dell’obbligo di resa del conto giudiziale ex artt. 616 r.d. n. 827/1924 e 13 r.d. n. 1214/1934, va interpretata in senso lato, comprendendo non solo gli agenti che svolgono attività di riscossione o eseguono pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità di denaro pubblico e il potere di gestirlo senza l’intervento di altro ufficio. Tuttavia, quando le somme riscosse con strumenti di pagamento elettronici (POS, PagoPA) confluiscono direttamente nel conto corrente di tesoreria dell’ente senza entrare nella disponibilità materiale dell’agente, quest’ultimo non è tenuto a includerle nel conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione resta invece fermo per le riscossioni in contanti, che implicano la detenzione fisica del denaro. La gestione plurisoggettiva ex art. 192 r.d. n. 827/1924 impone all’agente contabile secondario di redigere un sub-conto giudiziale da consolidare con il conto dell’agente principale, senza che ciò configuri responsabilità per l’agente secondario in assenza di perdite o ammanchi.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile del Comune di Barletta per la gestione, nell’esercizio finanziario 2023, delle riscossioni derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso alla Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” nonché di libri, opuscoli e gadget. L’agente, nominato con delibera commissariale, riversava mensilmente le somme riscosse a un altro agente contabile, il quale le consegnava all’economo comunale, incaricato del riversamento finale in tesoreria e qualificabile come agente contabile principale.
Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, prospettava profili di irregolarità formale e sostanziale: il deposito tardivo del conto, la mancata presentazione del conto da parte dell’agente principale, l’assenza di sub-conti giudiziali distinti per tipologia di attività, la mancata rendicontazione delle operazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici e la mancata chiusura del fondo cassa a fine esercizio. La questione centrale riguardava l’interpretazione della formula “maneggio di denaro” con riferimento alle riscossioni avvenute mediante POS e PagoPA. Il Comune e l’agente contabile non comparivano all’udienza; il pubblico ministero si rimetteva alla valutazione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la tardività del deposito del conto giudiziale da parte del Comune, avvenuto oltre il termine di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto previsto dall’art. 233 Tuel, pur riconoscendo che l’agente aveva reso il conto entro i 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quanto alla gestione plurisoggettiva, la Corte qualifica l’economo comunale come agente contabile principale e l’agente reddente come agente contabile secondario ex art. 192 r.d. n. 827/1924, con conseguente obbligo di redazione di un sub-conto giudiziale da allegare al conto principale secondo il modello 21 approvato dal d.P.R. n. 194/1996.
Sul punto centrale, la sentenza ricostruisce il contrasto giurisprudenziale in materia di maneggio di denaro in senso lato. Da un lato, richiama le pronunce che estendono la nozione a tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene con modalità differenti dal contante, per evitare che restino non giustiziabili le gestioni dematerializzate. Dall’altro, menziona le decisioni che escludono la sussistenza del maneggio quando le somme confluiscono direttamente nella disponibilità dell’ente attraverso l’affidatario del servizio di riscossione, senza intermediazione materiale dell’agente.
Il Collegio aderisce al principio consolidato del maneggio in senso lato ma, applicandolo al caso concreto, ritiene che le transazioni effettuate con strumenti digitali non dovessero trovare rappresentazione nel conto dell’agente. Le somme corrisposte dagli utenti per i servizi museali, infatti, non erano mai entrate nella sua disponibilità ma erano direttamente confluite nel conto corrente di tesoreria, escludendo ogni potere di gestione senza l’intervento di altro ufficio. Nel conto andavano quindi rendicontate solo le riscossioni in contanti.
La Corte rileva altresì l’irregolarità del fondo cassa, sproporzionato e non chiuso a fine esercizio, in contrasto con il principio di annualità della gestione contabile, nonché l’impossibilità di verificare puntualmente gli incassi a causa del versamento cumulativo effettuato dall’agente principale e dell’assenza di un estratto conto distinto per operatore. Infine, con riferimento alle giacenze di magazzino dei beni destinati alla vendita, risultando le fatture di acquisto intestate al Comune, i beni rientrano nel patrimonio mobiliare dell’ente e sussiste l’obbligo di nomina di un consegnatario con presentazione del relativo conto giudiziale. In assenza di perdite o ammanchi, il conto è dichiarato irregolare senza addebito e l’agente è discaricato, con condanna alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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