Rito abbreviato contabile e integrale pagamento estinguono la pretesa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 77 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, la definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. presuppone l’integrale pagamento della somma concordata nel termine perentorio assegnato con decreto presidenziale. Accertato l’adempimento e verificata la regolarità dei pagamenti con l’adesione del pubblico ministero, il giudice definisce il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto dai convenuti. La natura deflattiva del rito e il contegno processuale dei convenuti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Due amministratori di una società agricola cooperativa in liquidazione coatta amministrativa — l’uno già presidente del consiglio di amministrazione e poi amministratore unico, l’altro consigliere — sono citati davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte. La Procura regionale contesta loro l’inadempimento degli obblighi connessi a due finanziamenti regionali, concessi da Finpiemonte s.p.a., e la conseguente revoca definitiva dei medesimi. Si tratta della mancata integrale restituzione di due finanziamenti e della pretesa risarcitoria complessiva di euro 166.304,86, oltre accessori, in favore di Finpiemonte s.p.a. e, per essa, della Regione Piemonte. La parte pubblica deduce lo sviamento dei contributi dalla loro originaria finalità pubblicistica.
Con la comparsa di costituzione i convenuti, pur contestando la domanda, chiedono di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 50.000,00, pari a circa il 30% della richiesta risarcitoria, ripartito tra i due. Il pubblico ministero concorda sull’applicazione del rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda processuale: all’esito dell’udienza camerale l’istanza dei convenuti è accolta e, con decreto n. 13/2025, viene disposto il pagamento della somma complessiva di euro 50.000,00, attribuita in parte a ciascun convenuto, in favore di Finpiemonte s.p.a. e per essa della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il difensore produce poi la documentazione dei bonifici bancari eseguiti per la complessiva somma di euro 50.000,00 in favore del soggetto beneficiario, attestanti l’avvenuto integrale pagamento nel rispetto del termine assegnato. La somma risulta incassata dall’amministrazione beneficiaria con corrispondenti ordinativi di incasso, e la regolarità dei pagamenti è verificata con l’adesione del pubblico ministero in camera di consiglio.
Su queste basi il Collegio ritiene integrati i presupposti della fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando sul punto Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018. La definizione opera nei confronti di entrambi i convenuti.
Quanto alle spese, la particolare natura deflattiva del rito e il contegno processuale osservato dai convenuti, che hanno concorso a realizzarla, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. Nel dispositivo la Corte vede l’art. 130 e seguenti del codice della giustizia contabile, definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dai convenuti, mandando alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
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