Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 21 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141-144 cod. giust. contabile, ha natura giurisdizionale e si conclude con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale. Quando l’agente contabile deposita i conti giudiziali e l’ente li trasmette alla Sezione nel termine assegnato con decreto, l’interesse della Procura Regionale all’accertamento viene meno. Il giudizio deve pertanto essere definito con declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, restando la regolarità della resa rimessa al successivo giudizio di conto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale di assegnare al tesoriere di un ente locale un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo alle annualità 2012-2018, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. contabile e dell’art. 226 d.lgs. n. 267/2000.

Con decreto n. 49 del 21.12.2023 era stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti e quello successivo di 30 giorni per la trasmissione a cura dell’ente. Il tesoriere ha comunicato il deposito in data 18.1.2024; il Comune ha confermato la corretta trasmissione dei conti nelle date del 19, 22 e 25 gennaio 2024 tramite l’applicativo Sireco. Fissata la camera di consiglio, la Procura ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudizio per resa del conto è fase strumentale rispetto al giudizio di conto. La Corte ne ribadisce la natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, all’esito di udienza.

Il Collegio richiama espressamente il precedente della Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, secondo cui la natura giurisdizionale del procedimento «è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi» e che «determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica».

Accertato che il tesoriere ha depositato i conti giudiziali e che l’ente li ha trasmessi alla Sezione nel termine assegnato, è venuto meno l’interesse all’accertamento che aveva giustificato l’azione della Procura. La cessata materia del contendere impone la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione.

La Corte dichiara estinto il giudizio per la resa del conto, nulla disponendo per le spese, e rimette gli atti al magistrato relatore per il loro concreto esame, con ciò confermando che la verifica sostanziale della regolarità della resa del conto appartiene al giudizio di conto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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