Carenza di titolarità del credito erariale e rigetto della domanda risarcitoria (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 180 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la legittimazione del pubblico ministero contabile ad agire non implica la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio. L’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. deve essere valutato in relazione alla effettiva titolarità, in capo all’amministrazione nell’interesse della quale la Procura agisce, del credito risarcitorio oggetto dell’azione erariale. Ne consegue che, ove il finanziamento pubblico risulti erogato in favore di un ente diverso da quello indicato come danneggiato, la domanda va respinta per mancanza di un fatto costitutivo del diritto azionato. La declaratoria di estinzione del processo per decesso di una parte, non riassunto nei confronti degli eredi, opera di diritto ed è pronunciata anche d’ufficio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalle indagini delegate alla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, finalizzate a verificare l’utilizzo di finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione, nel territorio di un comune, di un centro destinato al turismo sociale e alla riabilitazione di persone affette da sclerosi multipla. Il comune aveva ottenuto un finanziamento regionale per il recupero di un immobile da destinare a centro polifunzionale, poi interessato da un ulteriore accordo di programma con fondi regionali e con il cofinanziamento di un’associazione privata.

All’esito dell’esecuzione dei lavori e del loro pagamento integrale, le verifiche tecniche accertavano un mancato completamento a regola d’arte e la contabilizzazione di opere non eseguite. Da qui il giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale. In sede penale i convenuti erano stati in parte assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in parte prosciolti per intervenuta prescrizione. La Procura contabile quantificava il danno in una frazione del finanziamento pubblico erogato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di carattere processuale. Rileva che il decesso di un convenuto, emergente ex actis dalla relata dell’ufficiale giudiziario e la mancata riassunzione nei confronti degli eredi, richiesta dal pubblico ministero, integrano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio nei confronti di quella parte, ai sensi dell’art. 111, comma 4 c.g.c. e dell’art. 108, comma 6 c.g.c.

Passando alle eccezioni di nullità e improcedibilità della citazione per genericità e indeterminatezza, sollevate da due convenuti, la Corte le ritiene infondate. L’atto introduttivo individua con precisione i fatti ascritti a ciascuno, con specifico riferimento ai SAL nei quali sarebbe stata attestata una situazione non conforme al reale. Quanto alla rideterminazione del petitum rispetto all’invito a dedurre, la motivazione è esplicitata nell’atto, dove si dà conto della riduzione del quantum conseguente all’omessa costituzione di parte civile di due enti. Il diritto di difesa non risulta leso.

Anche l’eccezione di improponibilità dell’azione verso il convenuto non condannato in primo grado penale è respinta. La Corte richiama l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale e la diversa finalità delle azioni che dal medesimo fatto storico possono scaturire. La circostanza che le statuizioni civili siano state parzialmente confermate, nonostante il proscioglimento per prescrizione, conferma l’autonomia delle azioni.

Il nucleo decisorio riguarda il difetto di titolarità sostanziale del credito erariale in capo all’ente indicato come danneggiato. La Corte distingue tra legitimatio ad processum del pubblico ministero e legitimatio ad causam. Osserva che l’interesse ad agire va valutato in relazione alla effettiva titolarità del credito in capo all’amministrazione nell’interesse della quale la Procura agisce. Nel caso concreto il finanziamento pubblico risulta erogato dalla Regione in favore di altro ente, mentre il comune riveste il ruolo di promotore del progetto e proprietario dell’area, senza avere ricevuto alcun finanziamento. Il Collegio qualifica la posizione di tale ente come mero locus pro utilitate. Rilevata la carenza di titolarità sostanziale del rapporto creditorio, la domanda è respinta per mancanza di un fatto costitutivo del diritto azionato, restando assorbite le ulteriori questioni. Le spese sono compensate, in ragione dell’esito incentrato sull’erronea individuazione del soggetto danneggiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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