Giudizio di conto improcedibile per difetto di qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 20 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, i componenti dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale non possono essere qualificati agenti contabili per il solo fatto della nomina o designazione regionale. La relativa qualifica presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto, che difetta in capo a chi non ha la disponibilità delle partecipazioni societarie. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva ad causam e la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto, restando impregiudicata la regolarità della gestione, da accertare nei confronti del soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.

Il Fatto

Con relazione n. 61/2025 il magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione di un agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2020 e presentata in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata.

Nella narrativa della relazione si contestava l’assenza della qualifica di agente contabile, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Con decreto presidenziale n. 169 del 15 aprile 2025, notificato all’amministrazione e, per il suo tramite, all’agente contabile, nonché al Pubblico Ministero, era fissata l’udienza di discussione. All’udienza nessuno compariva per il convenuto né per l’amministrazione; il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità e la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione della legittimazione passiva del convenuto. Dagli accertamenti del magistrato istruttore, condotti mediante estrazione della visura camerale storica della società, risulta provato che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della medesima società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22.

Tale disposizione — che qualificava come agenti contabili, e dunque legittimati passivi dinanzi alla Corte dei conti, i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale — è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte ricostruisce il vizio della norma regionale: essa individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali nelle società, e che non potevano averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo delle medesime società. Un simile assetto collide con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto giudiziale e, nel caso di partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. Il Collegio richiama l’art. 20, lettera c), l’art. 29, l’art. 32 e l’art. 178 del r.d. n. 827 del 1924, nonché l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e l’art. 137 del d.lgs. n. 174/2016.

La intervenuta declaratoria di incostituzionalità impedisce dunque di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, quale presidente del collegio sindacale e conseguentemente consegnatario delle quote di partecipazione. Il Collegio esclude altresì che possa configurarsi un’agente contabile di fatto, difettando il maneggio nel senso sopra precisato: lo stesso art. 8 dichiarato illegittimo presupponeva tale assenza, obbligando gli amministratori e i sindaci a “supportare adeguatamente la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista”.

Non avendo il convenuto la qualità di agente contabile, e quindi la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è dichiarato improcedibile. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il giudizio in ordine alla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2020. L’amministrazione regionale è pertanto tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in caso di inadempimento. Quanto alle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio, della sua definizione su questioni pregiudiziali e della mancata costituzione delle parti, non vi è luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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