Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 13 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la sua definizione avviene con sentenza monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. L’intervenuto deposito del conto da parte dell’ente nel termine assegnato determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Il provvedimento espresso che dichiari motivatamente tale estinzione deve assumere la forma della sentenza, non del decreto monocratico. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al Magistrato designato nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile di un Comune, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Con ricorso depositato il 30 giugno 2023, la Procura investiva la sezione giurisdizionale competente.
Il Giudice designato, in accoglimento del ricorso, con decreto n. 5 depositato il 14 settembre 2023 assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 febbraio 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 31 maggio 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale. Il Comune provvedeva effettivamente al deposito dei conti il 31 maggio 2024. Con istanza del 30 agosto 2024 la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità dei conti.
Il giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. Su questo punto il giudice richiama, in senso conforme, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023.
Il giudice esamina poi la forma del provvedimento. Poiché il decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, si aderisce alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. In tal senso sono richiamate, recentemente, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 36/2024, la Sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 63/2024 e la Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 101/2024.
Nel merito, risultando che i conti dell’agente contabile sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che il Pubblico Ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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