Giurisdizione contabile e danno erariale per sviamento di risorse pubbliche (Corte dei Conti Sez. II App. n. 223 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che si inserisca, in via strumentale, in un programma pubblicistico di spesa, con il compito di concorrere alla realizzazione di una specifica finalità di interesse pubblico, è legato alla pubblica amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio in senso lato, che radica la giurisdizione del giudice contabile anche in assenza di trasferimento di funzioni autoritative o di obblighi di rendicontazione finale. La percezione indebita dei rimborsi del c.d. bonus cultura 18App, conseguente alla vendita di beni diversi da quelli consentiti, integra l’illecito contabile per sviamento delle risorse dalle finalità culturali perseguite dal legislatore. Nell’illecita percezione di contributi pubblici realizzata mediante condotta fraudolenta, l’occultamento doloso del danno è in re ipsa: il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 decorre dalla scoperta dell’illecito. Il danno erariale corrisponde all’intero rimborso ottenuto, privo di giustificazione causale, senza detrazione del costo del bene venduto, del margine di guadagno o delle imposte.
Il Fatto
Due soci di un esercizio commerciale, il primo rappresentante legale della società in nome collettivo e il secondo socio, venivano citati dalla Procura regionale per essere condannati in solido al risarcimento del danno di € 998.630,30 in favore del Ministero della Cultura, per aver indebitamente percepito i rimborsi dei buoni del bonus cultura 18App negli anni 2017 e 2018.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda e condannava i convenuti, respingendo le eccezioni preliminari e riconoscendo la sussistenza dell’elemento soggettivo. Avverso tale pronuncia gli appellanti proponevano un unico atto di appello articolato in sei motivi, con cui censuravano, in via principale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile e, in via gradata, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione della pretesa, l’insussistenza del dolo e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello contabile conferma integralmente la sentenza di primo grado, ribadendo in via preliminare la giurisdizione contabile. La vicenda è sussumibile nell’orientamento consolidato secondo cui la giurisdizione sussiste quando un soggetto privato si inserisca in una programmazione pubblicistica di spesa e, con la propria condotta, causi uno sviamento delle somme dalle finalità per cui erano erogate (Cass. Sez. Un. n. 5228 del 2022). Il rapporto di servizio, in senso lato, prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto e dal titolo in base al quale avviene la gestione della risorsa (Cass. Sez. Un. n. 9659 del 2023).
Il quadro normativo è inequivoco: l’istituzione del beneficio persegue il dichiarato fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, e il regolamento di attuazione impone agli esercizi accreditati di accettare i buoni solo per gli acquisti consentiti. La Corte respinge anche l’eccezione di nullità della sentenza per mancata evocazione in giudizio della società, formulata per la prima volta in udienza: la censura è inammissibile ex art. 193 c.g.c. e, comunque, infondata, poiché nelle obbligazioni solidali non ricorre alcun litisconsorzio necessario (art. 1306 cod. civ.).
Ampia è la disamina dell’eccezione di prescrizione. Nelle ipotesi di illecita percezione di contributi pubblici realizzata con condotta fraudolenta, l’occultamento doloso è in re ipsa e il termine decorre dalla scoperta dell’illecito. La Corte osserva peraltro che, pur volendo collocare il dies a quo alla data della trasmissione degli esiti delle indagini all’amministrazione, l’azione erariale risulta comunque tempestiva. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, sollevata in via subordinata, è dichiarata manifestamente infondata, poiché investe non la norma ma una sua interpretazione.
Nel merito, il dolo è desunto dall’intrinseca tassatività dell’elenco dei beni acquistabili e dalla sistematicità della condotta: l’ente vendeva elettrodomestici, articoli tecnologici, zaini e persino propri buoni di credito, convertendo i voucher in titoli spendibili successivamente. Quanto al quantum, la Corte esclude ogni riduzione: i rimborsi sono integralmente privi di giustificazione causale e il danno va risarcito nella sua interezza. Il potere riduttivo non è applicabile in presenza di condotta dolosa e la sanzione amministrativa irrogata ai beneficiari finali è autonoma rispetto alla responsabilità risarcitoria, difettando identità soggettiva tra i destinatari delle due pretese.
Nota della Redazione
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