Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 25 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del giudizio spetta al giudice monocratico con sentenza, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c. Il provvedimento che dichiara l’esito del giudizio deve assumere la forma della sentenza, anche quando ne dichiari l’estinzione per cessata materia del contendere. Quest’ultima consegue all’adempimento integrale dell’obbligo di resa del conto da parte dell’agente contabile, senza che ciò pregiudichi le valutazioni sulla regolarità del conto medesimo, demandate al magistrato designato ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti promuoveva, con ricorso depositato il 23 ottobre 2023, il giudizio per la resa del conto di un agente contabile di un Comune, con riferimento agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 marzo 2024 per il deposito del conto presso l’Ente e a quest’ultimo il termine del 28 giugno 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.

Nelle more della notifica del decreto, il Comune provvedeva al deposito dei conti. Il 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica, ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il giudice richiama sul punto alcune decisioni conformi di altre sezioni giurisdizionali regionali, da ultimo la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023. Il principio è che la definizione del giudizio monocratico non può assumere forma diversa dalla sentenza.

La Corte esamina poi la questione della forma dell’atto che dichiari l’estinzione. Poiché la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del C.G.C., non richiederebbe motivazione, il giudice ritiene di aderire alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. A sostegno richiama recenti pronunce delle sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 36/2024, la Basilicata n. 14/2024, la Liguria n. 63/2024 e il Veneto n. 101/2024.

Nel merito, risultando che i conti dell’agente contabile siano stati depositati anteriormente ai termini assegnati e che il P.M. abbia chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La Corte precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. del c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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