Estinzione del giudizio di resa del conto per deposito dei conti giudiziali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 103 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la pronuncia di definizione compete al giudice monocratico con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine. L’avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte dell’ente, con soddisfacimento dei requisiti di legge, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti, demandate al magistrato designato nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto degli agenti contabili — il tesoriere comunale e il concessionario per la riscossione — per l’esercizio finanziario 2016. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, con decreto assegnava all’agente contabile il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito presso il Comune dei conti giudiziali relativi all’esercizio 2016.

Il Comune provvedeva al deposito dei conti in due successive occasioni. La Procura regionale depositava quindi istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero dava atto dell’avvenuto deposito dei conti e, sul presupposto del soddisfacimento dei requisiti di legge, concludeva chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta anzitempo una questione di ordine processuale: una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta infatti destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il giudice conforta tale lettura richiamando una pluralità di pronunce conformi delle sezioni giurisdizionali regionali (Marche, Liguria, Umbria e Campania), con le quali dichiara piena condivisione. La ricostruzione del riparto tra fase monocratica e fase collegiale costituisce il presupposto per la legittima definizione del giudizio nella composizione adottata.

Nel merito, il giudice rileva che i conti degli agenti contabili risultano depositati dal Comune e che il Pubblico Ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza. Sussistono pertanto i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Il giudice precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti da parte del magistrato designato, in base al decreto presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Sul punto richiama precedenti della stessa sezione veneta e della sezione campana. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, e la segreteria è mandata agli adempimenti di rito e alla comunicazione della sentenza al magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Padova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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