Controllo spese elettorali comunali: nessuna irregolarità nei rendiconti delle liste (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 268 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché la regolarità della relativa documentazione. Il controllo si svolge sul rendiconto e sulle fonti di finanziamento, secondo il modulo del Collegio di controllo istituito dall’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993, cui rinvia il citato art. 13. Ove dall’attività istruttoria non emergano irregolarità, il Collegio accerta la regolarità dei rendiconti e ne approva il referto, disponendone la trasmissione al Consiglio comunale. L’accertamento positivo esaurisce la funzione di controllo, senza margini di sindacato di merito sull’opportunità della spesa.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha esaminato la documentazione relativa alla campagna elettorale per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Pescara in occasione delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, con successivo turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024.
Il Comune rientra tra gli enti soggetti al controllo, avendo popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’istruttoria ha riguardato i rendiconti delle formazioni politiche partecipanti e le correlate fonti di finanziamento, secondo il modulo procedimentale previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 14-bis, comma 2, d.l. n. 149/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2014, e poi dall’art. 33, comma 3, lett. b), d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle liste e la regolarità della documentazione prodotta.
Il fondamento del controllo si rinviene nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione. La disciplina processuale richiama l’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993, che istituisce presso le Sezioni regionali un apposito Collegio di controllo composto da tre magistrati, con il compito di verificare la conformità delle spese e delle fonti di finanziamento indicate nei consuntivi.
Il Collegio dà conto degli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, contenuti nelle deliberazioni n. 24/2013/INPR e n. 12/2014/QMIG, che hanno definito i primi orientamenti in materia e l’adeguamento organizzativo del controllo alle sopravvenienze normative del 2013 e 2014. Richiama, inoltre, i provvedimenti interni di costituzione e insediamento del Collegio.
Nel merito, l’esito dell’attività istruttoria è positivo. Il Collegio accerta che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati dalle otto liste che hanno partecipato alle elezioni comunali. La verifica riguarda tanto le spese quanto le relative fonti di finanziamento, in coerenza con la funzione di controllo demandata dalla legge.
Conseguenza processuale: il Collegio approva il referto sui consuntivi e ne dispone la trasmissione al Consiglio comunale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati e rappresentanti di lista. L’accertamento positivo chiude il procedimento senza ulteriori statuizioni.
Nota della Redazione
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