Estinzione del giudizio contabile per rinuncia agli atti e mancata costituzione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 198 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la rinuncia agli atti del giudizio produce l’effetto estintivo del processo solo a seguito dell’accettazione resa dalla controparte nelle debite forme, non configurandosi come diritto potestativo del rinunciante. L’accettazione non è tuttavia necessaria quando la parte convenuta non si sia costituita in giudizio, con la conseguenza che la declaratoria di estinzione può essere pronunciata anche in difetto di notifica della dichiarazione di rinuncia al convenuto contumace. Il giudizio di responsabilità per inadempimento del concessionario della riscossione rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 172, lett. d), c.g.c., sussistendo la legittimazione attiva dell’ente creditore. L’art. 110, comma 7, c.g.c. esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione.
Il Fatto
L’Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (ANM) conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, evocando anche la Procura regionale. La domanda traeva origine dal mancato introito di una somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio.
Secondo la ricorrente, il concessionario della riscossione non aveva notificato la cartella di pagamento né altro atto interruttivo della prescrizione entro il termine quinquennale. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione del contribuente per intervenuto decorso della prescrizione, con conseguente perdita del credito. La questione approdava alla Corte dei conti a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la sussistenza della giurisdizione contabile e della legittimazione attiva della ricorrente. La fattispecie rientra nell’art. 172, lett. d), c.g.c., come già statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche.
Nel corso del giudizio l’ANM depositava dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse e di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., chiedendo l’estinzione del processo. All’udienza pubblica il difensore confermava la rinuncia e la Procura regionale non muoveva obiezioni.
La Corte ricostruisce la disciplina della rinuncia, ricordando che essa “può essere fatta in ogni stato e grado del processo” e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. La rinuncia non è un diritto potestativo, ma un vero e proprio negozio processuale con effetti estintivi, richiedendo una scelta condivisa.
Tale accettazione, osserva il Collegio, non è però necessaria quando il convenuto non si sia costituito. La mancata costituzione dell’AdER in giudizio fa venir meno l’esigenza dell’accettazione e persino della notifica della dichiarazione di rinuncia al contumace.
Ne discende la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., con esclusione di ogni pronuncia sulle spese ai sensi del comma 7 della medesima disposizione.
Nota della Redazione
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