Falsa attestazione della presenza in servizio e danno all’immagine risarcibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 150 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio mediante timbratura del cartellino marcatempo, con allontanamento dal luogo di lavoro non autorizzato, integra danno erariale sotto il profilo patrimoniale, pari alla retribuzione corrisposta per il periodo di mancata prestazione, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Alla medesima condotta consegue un danno all’immagine della pubblica amministrazione, liquidabile in via equitativa, che sopravvive alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs. n. 165/2001 pronunciata dalla Corte costituzionale n. 61 del 2020. L’azione erariale prescinde dalla previa condanna in sede penale. Il criterio del doppio della somma percepita, posto dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, costituisce idoneo parametro di riferimento per la valutazione equitativa, pur non direttamente applicabile.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti cita in giudizio un dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, addetto al settore affari generali con mansione di conduttore automezzi, per sentirlo condannare al risarcimento di complessivi euro 3.127,25, di cui euro 127,25 a titolo di danno patrimoniale ed euro 3.000,00 per danno all’immagine.
La segnalazione della Guardia di Finanza, seguita a indagini penali, aveva accertato che il dipendente, nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019, si era assentato ripetutamente dal luogo di lavoro senza timbrare le uscite né giustificare le assenze, per un totale di 17 ore e 6 minuti. L’invito a dedurre era rimasto senza risposta e il convenuto non si era costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, rilevata la regolare notificazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile. Nel merito ritiene fondata la pretesa risarcitoria per il danno patrimoniale.
La Sezione ricostruisce il quadro normativo: dall’art. 22 della legge n. 724/1994, che impone l’accertamento dell’orario mediante controlli obiettivi e automatizzati, alle circolari della Funzione Pubblica, fino all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga il dipendente a risarcire il danno pari alla retribuzione corrisposta nei periodi di accertata mancata prestazione. L’osservanza dell’orario è elemento essenziale del sinallagma del rapporto di pubblico impiego e parametro della retribuzione.
Nel caso concreto il raffronto tra le videoregistrazioni e i tabulati delle presenze dimostra l’allontanamento arbitrario dal servizio. Il Collegio ravvisa la piena consapevolezza dell’illiceità e connota la condotta di dolo, ribadendone l’illegittimità per contrasto con i doveri di correttezza e buona fede.
Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama la Corte costituzionale n. 61 del 2020 e rileva che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 55-quater, comma 3-quater, non ha inciso sulla disposizione speciale dell’art. 55-quinquies né sulle modalità di stima del pregiudizio. La liquidazione avviene quindi equitativamente, assumendo a parametro l’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994. Considerata la gravità del fatto e la reiterazione, ma anche il ruolo di non particolare esposizione del convenuto e il modesto impatto mediatico, il Collegio liquida equamente euro 254,50, pari al doppio del danno patrimoniale.
Il convenuto è dunque condannato al pagamento di euro 381,75, oltre a rivalutazione monetaria dalla cessazione delle condotte e interessi legali fino al soddisfo, nonché alle spese processuali in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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