Inammissibile il ricorso pensionistico senza previa domanda amministrativa all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 132 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, lett. b), c.g.c., quando non risulti proposta la previa domanda amministrativa all’INPS volta a ottenere la piena rivalutazione del trattamento pensionistico. L’accertamento dell’inammissibilità per difetto di una condizione dell’azione integra una questione processuale che il giudice può rilevare d’ufficio, senza necessità di sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 101 c.p.c., non potendo la prospettazione preventiva coinvolgere profili difensivi non trattati. La definizione del giudizio in rito giustifica la compensazione delle spese. Il rispetto del principio di ragionevole durata del processo esime il giudice dall’adozione di provvedimenti a tutela dell’effettività del contraddittorio quando la domanda sia comunque destinata a essere dichiarata inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, adiva la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Basilicata — chiedendo l’accertamento del diritto a percepire la pensione senza le decurtazioni derivanti dalla legge di Bilancio e la condanna dell’amministrazione al reintegro dell’importo e al risarcimento del danno. In via preliminare domandava il rinvio alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, di due quesiti sul divieto di discriminazione per età e sulla libera circolazione dei lavoratori, nonché la rimessione alla Corte costituzionale di tre questioni relative all’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022.
Si costituiva in giudizio il solo INPS, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza. Le altre amministrazioni intimate non si costituivano e il ricorrente non depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle stesse.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono estranei al rapporto pensionistico intercorrente tra il ricorrente e l’INPS, sicché ne dispone l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Tale conclusione assorbe le questioni relative alla mancata prova della regolare notifica nei confronti delle amministrazioni estromesse. Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio della ragionevole durata del processo implica la non necessità di adottare provvedimenti a tutela dell’effettività del contraddittorio in presenza di domande destinate comunque ad essere dichiarate inammissibili o anche solo manifestamente infondate, citando in particolare Cass. n. 800/2020 e le pronunce ivi richiamate (Cass. Sez. U. n. 6826/2010, Cass. n. 12515/2018).
Su un piano logicamente prioritario e assorbente, il giudice rileva d’ufficio e dichiara l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, lett. b), c.g.c. per mancata proposizione della previa domanda amministrativa all’INPS, della quale non vi è traccia in atti. La domanda avrebbe dovuto precedere il ricorso, essendo finalizzata a ottenere la piena rivalutazione del trattamento pensionistico.
Il giudice esclude che la questione così sollevata debba essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c. Trattandosi di una questione processuale attinente alle condizioni dell’azione, la prospettazione preventiva non avrebbe potuto coinvolgere profili difensivi non trattati. A sostegno richiama Cass. Sez. Un. n. 25208/2015 e Cass. n. 15019/2016, oltre a precedente contabile che osserva come la questione di mero diritto ricavata dai dati fattuali del dibattito non integri violazione dell’art. 101 c.p.c. (Cass. n. 41670/2021).
La dichiarazione di inammissibilità assorbe ogni altra questione, comprese le istanze di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale. La definizione del giudizio in rito legittima la compensazione delle spese tra tutte le parti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e le spese compensate.
Nota della Redazione
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