Giudizio di conto: irregolarità della gestione economale per spese estranee al fondo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 327 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto della gestione economale che non contenga gli estremi delle deliberazioni di discarico, dei mandati di costituzione dell’anticipazione e del reintegro, dei buoni economali con i relativi importi e della restituzione dell’anticipazione residuata è irregolare e impone la non ammissione a discarico dell’agente contabile. Le modeste dimensioni dell’ente e la sua peculiare collocazione geografica non costituiscono causa di esonero dagli obblighi di rendicontazione. Sono addebitabili all’economo le spese estranee alla previsione dell’art. 120 del regolamento di contabilità, non autorizzate o documentate con soli scontrini generici, nonché quelle riferibili a beni non riconducibili al patrimonio dell’ente. L’addebito va maggiorato degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Il Fatto
Il magistrato delegato al conto giudiziale relativo alla gestione economale di un ente locale per l’annualità 2021 ha chiesto la fissazione dell’udienza per far dichiarare l’irregolarità del conto e condannare l’agente contabile alla restituzione di 2.074,46 euro o, in subordine, di 1.837,96 euro. All’agente erano contestate irregolarità procedimentali — costituzione dell’anticipazione, sua entità e riversamento del residuo — e sostanziali — entità complessiva delle spese e corrispondenza con i giustificativi. Quattordici spese, per complessivi 709,38 euro, erano reputate estranee alla previsione regolamentare o documentate in modo insufficiente.
La Procura regionale ha condiviso integralmente i rilievi. All’udienza è stato ascoltato il sindaco dell’ente, che ha illustrato la situazione geografica e organizzativa del Comune. La causa è stata poi discussa dalla sola Procura regionale e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che nel conto mancano gli elementi essenziali della gestione: gli estremi delle deliberazioni di discarico, dei mandati di costituzione dell’anticipazione e dell’eventuale reintegro, dei buoni economali con i relativi importi, nonché l’importo della restituzione dell’anticipazione residuata con gli estremi della reversale d’incasso. Tale carenza integra la violazione del comma 2 dell’art. 123 del regolamento di contabilità dell’ente.
Il conto è inoltre privo della relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2 dell’art. 139 c.g.c. e dei verbali delle verifiche ordinarie di cassa dell’organo di revisione, ai sensi degli artt. 223 e 224 del d.lgs. n. 267/2000 e del comma 2 dell’art. 118 del regolamento di contabilità. Per tali mancanze la Corte esclude qualsiasi addebito all’agente, imputandole all’ente.
Quanto precede rende inevitabile la declaratoria di irregolarità del conto. Il Collegio precisa che non assumono valenza scriminante le modeste dimensioni del Comune né la sua peculiare collocazione geografica: gli obblighi di rendicontazione restano pieni.
Nel merito degli addebiti, la Corte conferma la condanna per 709,38 euro riferita a quattordici buoni economali. Si tratta di spese di rappresentanza, acquisto di fiori e piante, materiale forestale, targa, vestiario per operai, diritti per pratica antincendio, materiale per il centro vaccinale e traslazione di salma. Esse esulano dall’art. 120 del regolamento di contabilità, oppure non sono autorizzate o sono documentate con scontrini generici; in un caso il pagamento risulta eseguito da un terzo su conto corrente postale anziché dall’ente.
Alla somma così determinata si aggiungono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. La condanna solo parziale rispetto alle prospettazioni della relazione giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.