Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per accordo bonario (Cass. civ. Sez. V n. 17909 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente a seguito di sopravvenuto accordo bonario, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., previa verifica dei presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.. L’intervenuta definizione amichevole della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite. Le condizioni per il pagamento del contributo unificato ulteriore, previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non ricorrono in caso di estinzione per rinuncia, trattandosi di misura eccezionale di stretto interpretazione, non applicabile oltre i casi espressamente contemplati.
Il Fatto
Il Comune di Viterbo impugna con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto il gravame avverso la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto a una congregazione religiosa l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2013 su un immobile di sua proprietà. La controversia giunge in Cassazione sulla scorta di quattro motivi di impugnazione.
Nelle more del giudizio le parti raggiungono un accordo bonario. Il ricorrente deposita apposita nota con cui dichiara di rinunciare al ricorso; la controricorrente accetta la rinuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la rinuncia al ricorso è stata ritualmente accettata dalla controricorrente. Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione.
Il giudizio va dunque dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese tra le parti costituite. La decisione sulle spese è sorretta dall’intervenuto accordo amichevole, espressione di una definizione consensuale della lite sopraggiunta in corso di causa.
La Corte esclude, infine, l’applicabilità della disciplina sul contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La norma introduce una misura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
Poiché l’estinzione per rinuncia non è contemplata dalla fattispecie normativa, non ricorrono le condizioni per il versamento dell’importo ulteriore. La Corte richiama, in proposito, il proprio orientamento, da ultimo espresso da Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025.
La pronuncia si limita a prendere atto della volontà abdicativa del ricorrente e della sua accettazione, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria.
Nota della Redazione
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