Usucapione: onere probatorio rigoroso su animus e dies a quo (Cass. civ. Sez. II n. 31495 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Poiché la sentenza che accerta l’usucapione è una sentenza dichiarativa, il richiedente deve dimostrare in modo rigoroso i requisiti soggettivi (animus possidendi) e oggettivi (decorso del tempo), che, essendo condizioni dell’azione, devono sussistere pienamente e obiettivamente al momento della proposizione della domanda. Ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, con atti conformi alla natura del bene e comportamento rivelatore all’esterno di una piena signoria di fatto. L’interversione del possesso non può risolversi in un atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, così da porlo in grado di percepire il mutamento. Il giudice nazionale deve impiegare particolare rigore, anche sul piano probatorio, nell’apprezzamento dei presupposti dell’acquisto a titolo originario, prevalente sul precedente titolo dominicale, in ragione del bilanciamento dei valori tutelati dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU. La motivazione che, pur enunciando tali principi, non individui il dies a quo del possesso ad usucapionem è carente.
Il Fatto
Il Tribunale aveva accolto la domanda del ricorrente volta a ottenere la declaratoria di usucapione di un terreno, nonostante la resistenza del Comune, che aveva proposto domanda riconvenzionale di restituzione del fondo e di rispristino dello stato dei luoghi. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’Ente, ritenendo emersi elementi idonei a dimostrare l’acquisto a titolo di usucapione, quali la delimitazione del fondo, l’apposizione di un cancello e la subordinazione dell’accesso all’area al consenso dell’appellato.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la dedotta violazione del giudicato esterno, la nullità della sentenza per difetto di motivazione sul dies a quo e la cattiva valutazione delle istanze di acquisto del terreno presentate nel 1995 come atto interruttivo e indice di detenzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. Chi eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anche in caso di non contestazione della controparte, restandone esonerato solo se quest’ultima ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno. Nella specie era presente solo copia semplice, con la conseguenza che la mancata menzione dell’allegazione nella decisione impugnata risulta irrilevante.
I restanti motivi, scrutinati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto, manifestando all’esterno una indiscussa signoria contrapposta all’inerzia del titolare, e l’attività materiale deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumerla svolta uti dominus. L’interversione nel possesso esige una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore.
La sentenza impugnata, pur avendo enunciato i principi, non ne ha fatto corretta applicazione. La motivazione si è limitata a considerazioni assiomatiche, inadeguate a fronte del rigore richiesto per l’accertamento del dies a quo rispetto al preteso inizio del possesso ad usucapionem. La Corte stigmatizza come contraddittoria, quasi un ossimoro, l’affermazione secondo cui i testi, pur non avendo indicato con precisione il termine iniziale, avrebbero fornito elementi sufficienti a ritenere maturato il tempo necessario.
Quanto alla dichiarazione del ricorrente di non essere proprietario dell’area, la Corte ribadisce che, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 cod. civ., non basta un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto, ma occorre la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare. E la volontà attributiva può normalmente desumersi dall’avere intavolato trattative con i titolari per l’acquisto in via derivativa, restando esclusa quando le iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie o di prevenire in via conciliativa la lite. Anche sotto tale profilo la sentenza ha omesso di approfondire la volontà alla base della richiesta del ricorrente, nella dichiarata qualità di occupatore.
Rigettato il primo motivo, la Corte accoglie gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello in diversa composizione per un completo riesame, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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