Processi mineralogici ed esenzione accisa energia elettrica (Cass. civ. Sez. V n. 22134 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sulla produzione e sui consumi, l’art. 52, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995 esclude dall’accisa l’energia elettrica impiegata nei processi mineralogici, da individuarsi in quelli classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche delle Comunità europee sotto il codice DI 26, «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi». L’esenzione presuppone che l’attività lavorativa modifichi la natura, la composizione o la forma delle materie prime al fine di ottenere nuovi prodotti, riconducendosi alla sezione delle attività manifatturiere e non a quella dell’estrazione. Le mere operazioni di frantumazione, depurazione meccanica e vagliatura dirette a rendere commercializzabile il minerale grezzo costituiscono servizi ausiliari dell’attività estrattiva e non integrano il processo mineralogico. Non rileva, in senso contrario, la distinzione tra miniera e cava, fondata sul tipo di materiale estratto.

Il Fatto

Una società, acquirente di un ramo d’azienda riferibile a una miniera, aveva chiesto all’Ufficio delle Dogane il subentro nell’autorizzazione all’acquisto di energia elettrica in esenzione dall’accisa, già riconosciuta al precedente titolare. L’istanza si fondava sull’impiego dell’energia nel ciclo produttivo destinato all’estrazione, frantumazione e vagliatura di un minerale non metallifero, art. 52, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995.

L’Ufficio aveva rigettato l’istanza, qualificando le attività svolte come meramente estrattive. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio, escludendo che la lavorazione integrasse un processo mineralogico e rilevando il difetto di prova sul piano tecnico. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, con trattazione prioritaria, il motivo incentrato sull’asserito giudicato interno. Il motivo è infondato: secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 20951 del 2022, Cass. n. 23747 del 2008, Cass. n. 17935 del 2007, Cass. n. 40276 del 2021, Cass. n. 21566 del 2017), il giudicato si forma solo su un capo autonomo della sentenza, dotato di propria individualità, e non su mere argomentazioni o su presupposti di fatto che concorrono a formare un unico capo della decisione. L’Ufficio, appellante, aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado richiamando la classificazione dell’attività svolta: l’affermazione dei giudici di primo grado costituiva dunque un antecedente logico devoluto alla cognizione del giudice del gravame.

Sul merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 21, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995, come sostituito dal d.lgs. n. 26 del 2007 in attuazione della direttiva 2003/96/CE, richiama i processi mineralogici classificati sotto il codice DI 26 della NACE. Gli stessi processi sono richiamati, a motivo di esclusione dall’accisa sull’energia elettrica, dall’art. 52, comma 2, lett. f). La classificazione NACE Rev. 1 è stata poi aggiornata dalla NACE Rev. 2, che colloca le attività manifatturiere nella Sezione C, Divisione 23, mentre le attività estrattive restano nella Sezione B.

Da tale inquadramento discende che i processi mineralogici sono quelli che lavorano materie prime per ottenere un prodotto semilavorato o finito, modificandone natura, composizione o forma. La Corte condivide l’accertamento della Commissione tributaria regionale, non sindacabile in sede di legittimità: nel sito non era stato individuato un procedimento tecnico qualificabile come processo mineralogico; la società non aveva provato che la lavorazione richiesta fosse equiparabile alla definizione NACE; le operazioni di frantumazione e vagliatura erano servizi ausiliari dell’estrazione.

Il motivo relativo al vizio di motivazione è dichiarato inammissibile, poiché il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014), né il vizio può risolversi in un apprezzamento delle prove difforme da quello preteso dalla parte. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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