Inammissibile il ricorso del Comune contro la doppia esenzione ICI (Cass. civ. Sez. V n. 4355 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’etichetta della violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., contesti in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile. L’accertamento dei fatti resta riservato al giudice di merito, potendosi denunciare in sede di legittimità, ai sensi del n. 3, la violazione delle regole in materia probatoria, tra cui quella di ripartizione dell’onere della prova, e delle regole procedurali e sostanziali applicate per pervenire a un determinato accertamento, oppure, ai sensi del n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione. Nell’ipotesi di doppia conforme, il ricorso fondato sul n. 5 è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune avente ad oggetto l’i.c.i. 2009 relativo all’immobile della propria residenza, invocando l’esenzione per l’abitazione principale. Il ricorso è stato accolto in primo grado e la decisione è stata confermata in appello.
La Commissione tributaria regionale ha rilevato che il Comune non aveva provato né che il coniuge della contribuente fosse proprietario di altro immobile, né che avesse usufruito delle agevolazioni fiscali per la casa di abitazione, escludendo inoltre il carattere fittizio della residenza anagrafica e qualsiasi intento elusivo. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione; la contribuente si è costituita con controricorso e ha depositato successiva memoria.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, sostenendo che il coniuge della contribuente è proprietario di un immobile in altra città, nel quale risiede e per il quale ha goduto dell’esenzione per abitazione principale nel medesimo anno, e lamentando che il nucleo familiare abbia potuto fruire di plurime esenzioni per due abitazioni entrambe qualificate come principali.
La Corte ha riqualificato il motivo. Pur formalmente formulato come violazione di legge, esso tende a contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito, che ha escluso la prova, da parte dell’Amministrazione, della proprietà di altro immobile da parte del coniuge e della relativa esenzione. Su questa base il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Il Collegio ha richiamato il riparto di competenze tra merito e legittimità: l’accertamento dei fatti spetta al giudice di merito, mentre in cassazione è possibile denunciare, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione delle regole probatorie, procedurali e sostanziali applicate per giungere all’accertamento, oppure, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. L., n. 10745 del 2022).
La Corte ha aggiunto che nel caso di specie ricorre la doppia conforme. In tale ipotesi il ricorso per cassazione fondato sul n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ove non indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostri che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947 del 2023; Cass., Sez. I, n. 26774 del 2016).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese, tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che in corso di giudizio ha modificato il quadro normativo in materia di agevolazione per l’abitazione principale, allo stato con riferimento all’i.mu. e salva la questione rimessa alle Sezioni Unite quanto all’estensione all’i.c.i. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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