Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016 (Cass. civ. Sez. V n. 7224 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, perfezionatasi ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, determina l’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere. La declaratoria di estinzione non integra alcuna delle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso: ne consegue che non è dovuto il versamento della somma pari al contributo unificato già corrisposto, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione. L’esito della lite per cessazione della materia del contendere giustifica, di regola, l’integrale compensazione delle spese.
Il Fatto
Un contribuente, esercente l’attività di medico del lavoro, impugna in cassazione, con sei motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria. Il giudice di appello aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato, in applicazione degli studi di settore, il reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva, e aveva ripreso a tassazione i costi dedotti e l’Iva detratta in relazione a una fattura ritenuta non documentata e non inerente.
Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente deposita memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per il perfezionamento della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, presentata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016. La causa viene rinviata a nuovo ruolo per consentire all’Amministrazione di prendere posizione; l’Agenzia delle entrate deposita atto di adesione all’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti iscritti a ruolo in relazione ai tributi recati dagli atti di accertamento oggetto del giudizio. L’Amministrazione, con atto depositato, ha confermato l’intervenuto perfezionamento della procedura e ha aderito all’istanza di estinzione.
Preso atto dell’accordo delle parti e dell’avvenuta definizione, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La pronuncia non è di rigetto, di inammissibilità o di improponibilità del ricorso: essa si limita a prendere atto dell’esaurimento della controversia per effetto della definizione agevolata.
Da tale qualificazione la Corte trae la conseguenza in ordine al contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 impone al ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo già corrisposto. La disposizione, essendo norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, è di stretta interpretazione e non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, che alla fattispecie sanzionatoria restano estranee.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, che ha escluso l’applicabilità della norma alle declaratorie di estinzione del giudizio. L’estraneità della fattispecie rispetto alla previsione consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo.
Quanto alle spese, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti dell’intero giudizio, in considerazione del complessivo esito della lite. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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