Imposta di registro, no alla riqualificazione della cessione di quote fuori dall’atto (Cass. civ. Sez. V n. 6000 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, quale interpretazione autentica ad opera della legge n. 205/2017 e della legge n. 145/2018, la riqualificazione dell’atto presentato alla registrazione non può fondarsi su elementi extratestuali né su atti ad esso collegati. L’indagine è circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, secondo la tipizzazione delle voci di tariffa. La cessione totalitaria di quote societarie va dunque tassata in relazione ai suoi effetti, aventi ad oggetto la partecipazione e non l’azienda, che resta nella titolarità della società. La funzione antielusiva, in tesi prospettabile per l’operazione complessiva, va fatta valere applicando la legge n. 212 del 2000, art. 10-bis.

Il Fatto

Una società ha conferito in una neocostituita società le licenze commerciali e i contratti con i terzi inerenti a un ramo d’azienda relativo alla gestione di un parco commerciale. Successivamente ha ceduto la quota di partecipazione nella società conferitaria a una società di gestione del risparmio, agente per conto di un fondo di investimento immobiliare, e ha conferito in quel fondo il complesso immobiliare ad uso commerciale facente parte del medesimo parco.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro e ipocatastali, riqualificando l’operazione complessiva come cessione di ramo di azienda. Il giudice di prime cure ha accolto l’impugnazione del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso attingono la medesima questione giuridica e sono esaminati congiuntamente. Essi sono destituiti di fondamento.

La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. Nel testo originario la disposizione aveva natura di regola interpretativa e non di norma antielusiva; la giurisprudenza vi aveva collegato il rilievo preminente della causa reale del negozio, consentendo la riqualificazione anche mediante una pluralità di pattuizioni collegate. La legge n. 205/2017 ha poi riformulato la norma, prescrivendo che l’imposta si applica sulla base degli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

La legge n. 145/2018 ha qualificato quella riformulazione come interpretazione autentica del testo unico. Le questioni di costituzionalità sollevate sono state disattese dalla Corte costituzionale n. 158 del 2020, che ha rimarcato la coerenza degli interventi con la natura di imposta d’atto storicamente riconosciuta al tributo di registro. Il Giudice delle leggi ha inoltre osservato che l’interpretazione evolutiva incentrata sulla causa reale provocherebbe incoerenze, consentendo all’amministrazione di operare in funzione antielusiva senza la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale prevista dalla legge n. 212 del 2000, art. 10-bis.

La giurisprudenza successiva ha precisato che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma può ancora essere invocato dall’amministrazione, ma nei più ristretti limiti della unicità del dato documentale: l’interpretazione del gestum avviene ora ab intrinseco, senza considerare elementi extratestuali. La funzione antielusiva va perseguita mediante l’art. 10-bis.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la tassazione dell’atto di cessione, sia pur totalitaria, delle quote sociali va correlata all’atto tipico presentato per la registrazione e ai suoi effetti giuridici, che hanno ad oggetto la partecipazione societaria e non l’azienda, rimasta nella titolarità della società. Non rileva la sostanza economica dell’operazione. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate, in ragione dei profili di novità determinati dal sopravvenire degli interventi normativi e delle pronunce del Giudice delle leggi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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