L’IVA non è dovuta sulla TARI: la Cassazione esclude la natura privatistica della tassa sui rifiuti (Cass. civ. Sez. 5 n. 14358 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La TARI ha natura pacificamente tributaria, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11290 del 2021, e pertanto non è dovuta l’IVA sul relativo importo. La natura privatistica di corrispettivo è propria esclusivamente della tariffa integrata ambientale (cd. T.I.A. 2), come precisato dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, che ha interpretato l’art. 238 del d. lgs. n. 152/2006. Il giudice d’appello che assoggetti ad IVA la TARI applicando alla stessa i principi dettati per la TIA 2 incorre in un errore di sussunzione normativa, cassabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 62 del d. lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la richiesta di pagamento, recante la fattura n. 384399/2016, relativa alla TARI per il periodo agosto 2015 – dicembre 2016, emessa dalla società concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma, lo rigettava. Il giudice d’appello riteneva, infatti, che la fattura contenesse tutti gli elementi informativi e che la tariffa applicata, ex art. 238 del d. lgs. n. 152/2006, avesse natura privatistica e fosse soggetta ad IVA.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione di legge per l’erronea qualificazione della pretesa come avente natura privatistica e l’omessa valutazione di un fatto decisivo, eccependo, in ogni caso, l’esenzione da IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel disaminare il primo motivo, opera una netta distinzione tra la TIA 2 e la TARI. La tariffa integrata ambientale, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, ha natura privatistica e di corrispettivo, in quanto correlata all’effettiva produzione di rifiuti. Tale natura, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8631 del 2020, comporta l’assoggettamento ad IVA dell’importo corrisposto, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972.
La Corte precisa, tuttavia, che l’applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta al periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 dicembre 2012. Per il periodo successivo trova applicazione la TARI, la cui natura, secondo l’univoco indirizzo delle Sezioni Unite n. 11290 del 2021, è invece pacificamente tributaria. Da tale qualificazione discende che, a differenza della TIA 2, sulla TARI non è dovuta l’IVA, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
L’errore della Commissione tributaria regionale è stato, pertanto, quello di aver applicato alla fattispecie concreta, relativa alla TARI, i principi e le disposizioni riferibili esclusivamente alla TIA 2, assoggettando il tributo ad IVA. La Corte ha ritenuto tale errore di sussunzione normativa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente, dichiarando non dovuta l’IVA e condannando la società alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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