Estinzione per mancata riassunzione e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 57 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di appello, senza conoscere del merito, riforma la sentenza di primo grado che abbia definito il processo su questioni pregiudiziali o preliminari, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado di appello. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il giudice di rinvio deve disporre ex officio l’estinzione del giudizio. La complessità della controversia e la natura della materia, che prefigura la gratuità dei giudizi pensionistici di guerra, possono giustificare la compensazione delle spese dei diversi gradi.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro a far data dal giugno 2019, sulla base di un parere medico-legale che riteneva aggravato il quadro clinico rispetto alla data della domanda. Il MEF proponeva appello chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto per infondatezza.

Con sentenza n. 579/2022 la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello annullava la decisione di primo grado, rilevando che la valutazione medico-legale era stata compiuta in violazione dei canoni applicabili e che la motivazione era divenuta solo apparente. Gli atti erano rimessi al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese. La Segreteria comunicava il provvedimento e le parti venivano convocate con decreto di fissazione di udienza.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice di rinvio riguarda gli effetti della mancata riassunzione del processo a seguito della sentenza di appello che, senza decidere il merito, abbia annullato la pronuncia di primo grado. Il quadro normativo di riferimento è fissato dall’art. 199, comma 2, richiamato nel dispositivo in materia di spese, e dalla disciplina della riassunzione che impone alle parti un onere processuale assistito da termine perentorio.

Il giudice di appello, quando accoglie il gravame avverso una sentenza che ha definito il processo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari, si pronuncia su queste e rimette gli atti al primo giudice per il merito e per le spese. In tal caso le parti devono riassumere il processo entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

La ricorrente, con memoria depositata il 24 maggio 2024, non ha osservato nulla in merito alla preannunziata pronuncia di estinzione, limitandosi a postulare la compensazione delle spese. Non risulta alcuna attività di riassunzione nel termine perentorio.

Il decorso del termine senza riassunzione impone al giudice di disporre ex officio l’estinzione del giudizio. La Corte dichiara pertanto l’estinzione e, in considerazione della evidente complessità della controversia e della materia che prefigura la gratuità dei giudizi pensionistici di guerra, dispone la compensazione delle spese del giudizio in esame e di quello di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *