Giudizio per resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 56 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione con pronuncia immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non subisce variazioni in ragione del tipo di provvedimento adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. L’intervenuto deposito del conto parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interna determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, restando ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale ha adito il giudice monocratico designato chiedendo la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, consegnatario delle azioni e partecipazioni di un Comune per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 nella qualità di Sindaco pro tempore. La richiesta investiva anche l’ente, nella persona del responsabile del procedimento, per il rispetto degli ulteriori adempimenti e per il deposito dei conti presso la Segreteria della Sezione, con contestuale istanza di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del giudice designato era stato fissato il termine per la resa del conto. Nelle more, il Comune ha trasmesso via pec il conto in questione, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. All’udienza camerale il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha verificato dagli atti che il conto giudiziale depositato dall’agente contabile risultava parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interno. Su questa base ha ritenuto sussistenti evidenti ragioni di economia processuale per addivenire alla definizione del giudizio.
Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento della natura giurisdizionale del procedimento per resa del conto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e il proprio orientamento (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui tale natura è desumibile dalle norme che regolamentano il procedimento in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante pronuncia immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica.
Da tale qualificazione discende il corollario centrale: la forma di definizione del giudizio, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di provvedimento che il giudice monocratico adotta. La lettura dell’art. 144 c.g.c. non consente di ricavare differenziazioni, quanto alla definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e un decreto che lo rigetti.
Su queste premesse, e in accoglimento della richiesta formulata in giudizio dal Pubblico Ministero, il giudice ha definito il procedimento con estinzione per cessata materia del contendere, ai sensi del citato art. 144 c.g.c., lasciando ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti. Non vi è luogo a provvedere sulle spese; gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.