Irregolarità formale del conto del tesoriere sanitario per mancata riconciliazione SIOPE (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 78 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il tesoriere di un ente del Servizio sanitario nazionale, soggetto a contabilità civilistica, è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale. In assenza di uno specifico modello normativo di rendiconto per tali enti, il conto deve comunque essere redatto in modo da rendicontare la gestione di cassa con classificazione SIOPE, così consentendo il controllo della Corte dei conti. Il mero quadro riassuntivo di cassa, non articolato per categorie elementari di entrata e di uscita, integra irregolarità formale del conto. Tale irregolarità, ove non si accompagni a carenze gestorie né a contestazioni sui flussi di cassa, non impedisce l’ammissione a discarico dell’agente contabile senza addebito.
Il Fatto
La banca, già tesoriere di un ente pubblico sanitario, depositava in data 14 ottobre 2021 i conti giudiziali relativi agli esercizi dal 2016 al 2019, redatti secondo il prospetto riassuntivo di cui al d.P.R. n. 194/1996. L’istituto contestava l’obbligo di rendicontazione secondo il modello 17 del d.lgs. n. 118/2011, assumendo di non disporre dei dati di bilancio necessari a un consuntivo articolato per categorie.
Il Magistrato relatore, con relazione e successiva integrazione, chiedeva dichiararsi l’irregolarità dei conti senza pronuncia di condanna. Il Collegio, con ordinanza n. 99/2022, rimetteva gli atti all’istruttore per acquisire i documenti contabili dell’ente. La banca depositava i bilanci di previsione, i rendiconti finanziari e, a titolo esemplificativo, un mandato e una reversale. La Procura regionale concludeva per la declaratoria di irregolarità, facendo salva ogni ulteriore valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa applicabile agli enti in contabilità civilistica. Il d.lgs. n. 91/2011 impone la riclassificazione dei dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE e l’allegazione al bilancio di un prospetto dei pagamenti per missioni e programmi. Il d.lgs. n. 118/2011 prevede che tali enti assicurino, in sede di bilancio d’esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria.
Da tale disciplina la Corte trae la conseguenza che la necessità di raccordo e riclassificazione dei dati è adeguatamente considerata. Pur in assenza di uno specifico modello per il rendiconto del tesoriere degli enti sanitari, il conto ben può essere redatto sulla base dei documenti contabili prodotti. Il tesoriere, tuttavia, si è limitato a un mero quadro riassuntivo di cassa, non articolato per categorie elementari di entrata e di uscita.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che la classificazione SIOPE era già presente nei mandati di pagamento: il tesoriere avrebbe potuto utilizzarla per redigere il rendiconto. Per le entrate, i rendiconti finanziari distinguono attività di gestione, investimento e finanziamento, ma senza dettaglio analitico dei movimenti di cassa. In mancanza di un paradigma utile, il tesoriere avrebbe potuto suddividere gli incassi per macro-categorie gestionali, secondo un criterio già riconosciuto in un caso analogo dalla Sezione Veneto.
La Corte osserva inoltre che i conti non sono compilati secondo i modelli di riconciliazione anche per il mancato invio dei modelli stessi da parte dell’ente: adempimento prodromico e necessario, che costituisce obbligo anche per le future annualità. Tale rilievo ha valenza formale, non risultando carenze di natura gestoria né contestazioni in ordine alla gestione dei flussi di cassa.
L’irregolarità resta dunque circoscritta a un ambito strettamente formale, con riferimento all’obbligo di redazione di un rendiconto riconciliato con la classificazione SIOPE. Ferma la declaratoria di irregolarità dei quattro conti, il Collegio ammette l’agente contabile a discarico senza alcun addebito e compensa le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.