Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 14743 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata in atti e notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., in coerenza con il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. La definizione in rito della controversia e la natura dei contrapposti interessi integrano le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La parte ricorrente ha impugnato la graduatoria rettificata di merito per la Regione Lombardia del concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado, indetto ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 205/2023, per la classe A048, oltre alla graduatoria finale e ai successivi provvedimenti di integrazione.
L’interesse azionato consisteva nell’inserimento del ricorrente nell’elenco dei vincitori e degli idonei, in ragione dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione agli elenchi dei candidati idonei e ai provvedimenti di rettifica pubblicati nel corso del 2025, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica. All’udienza del 9 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha depositato in atti una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia risulta debitamente notificata alle altre parti del giudizio, in ossequio a quanto sancito dall’art. 84 cod. proc. amm., che prescrive la notificazione della dichiarazione alle parti costituite.
Integrata la fattispecie della rinuncia ritualmente dichiarata e comunicata, il giudizio si estingue ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito consegue direttamente alla sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, in coerenza con il principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
Il Collegio non procede quindi all’esame nel merito dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti, restando assorbita ogni ulteriore questione, comprese le domande di annullamento degli atti impugnati e le istanze di accertamento e condanna ex art. 30 cod. proc. amm.
Sul governo delle spese, il Collegio rileva la sussistenza di eccezionali ragioni che giustificano la compensazione tra le parti. Tali ragioni sono individuate nella definizione in rito della controversia e nella natura dei contrapposti interessi coinvolti.
Il dispositivo dichiara pertanto estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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