Cessazione materia contendere e spese compensate nel giudizio pensionistico di privilegio (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 3 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata in corso di causa, da parte dell’amministrazione competente, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno ogni contestazione tra le parti sulla spettanza del beneficio richiesto. La declaratoria prescinde da qualsiasi delibazione nel merito della vicenda dedotta in giudizio. La regolazione delle spese segue quindi criteri equitativi, non operando il criterio della soccombenza, e la loro integrale compensazione trova giustificazione nell’evoluzione complessiva del rapporto processuale e nel comportamento delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di capo squadra esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, cessato dal servizio per sopraggiunti limiti di età a decorrere dal 1/10/2021, aveva presentato nel febbraio 2022 domanda di pensione privilegiata — gestione pubblica. Non avendo ricevuto riscontri sulla pratica, aveva diffidato il Ministero e l’INPS a definire il procedimento amministrativo.
Ritenendo di essere affetto da infermità dipendenti da causa di servizio, ascrivibili alla VI categoria della Tabella A, con aggravamento delle patologie già riconosciute, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo, previa consulenza tecnica, il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio dalla data della domanda amministrativa. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, sostenendo di avere correttamente attivato l’iter istruttorio. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia del Ministero dell’Interno, non costituitosi né dopo la notifica del ricorso introduttivo né dopo il decreto di fissazione dell’udienza, emesso a seguito della rinnovazione delle notificazioni disposta ai sensi dell’art. 155, comma 8, del c.g.c.
Nel corso del giudizio, disposta consulenza tecnica medico-legale presso il C.M.L. competente, il parere definitivo aveva riconosciuto la spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, confermando l’ascrivibilità di una delle patologie alla Tabella B. A seguito di tale accertamento, il difensore del ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, essendo stato riconosciuto il diritto vantato.
La Corte ha preso atto che il riconoscimento del beneficio ha eliminato ogni contestazione tra le parti sulla spettanza del diritto. Non sussistendo più l’interesse alla decisione nel merito, risultano integrati i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il giudice ha escluso l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, richiamato dal difensore del ricorrente. Valorizzando l’evoluzione complessiva della vicenda contenziosa, il comportamento processuale delle parti e il fatto che la decisione non comporta alcuna delibazione nel merito, ha disposto la loro integrale compensazione, aderendo alla richiesta formulata dall’INPS.
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Nota della Redazione
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