Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 22 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo del giudizio contabile deve essere dichiarato estinto quando il ricorrente non abbia depositato nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. Il mancato deposito della prova della notifica integra una causa di estinzione del processo rilevabile ex officio, senza necessità di istanza di parte. La declaratoria di estinzione consegue alla rinuncia al ricorso manifestata dal difensore, ma si fonda sul difetto del presupposto processuale della notificazione e non sulla rinuncia stessa. Null’altro è dovuto per le spese di giudizio in assenza di costituzione delle parti intimate.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera maturata durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Domandava la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con il pagamento dei maggiori ratei, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Ministero della Difesa e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. Con successiva nota, il difensore del ricorrente ha rappresentato di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, intendendo rinunciare al ricorso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha rilevato che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. La norma presidia la regolare instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale.
Il deposito della prova della notificazione costituisce dunque un onere processuale a carico del ricorrente, il cui inadempimento non è sanabile e determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La declaratoria opera in via automatica, una volta accertato il difetto della prova nel termine perentorio previsto dalla legge.
Nel caso di specie, la mancata notifica non è contestata: è stata direttamente rappresentata dal difensore, che ha dichiarato la volontà di rinunciare al ricorso. Il Giudice ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, senza necessità di ulteriore istruttoria.
Nulla è stato statuito per le spese di giudizio, non essendosi le parti intimate costituite. La declaratoria di estinzione chiude il giudizio senza pronuncia sul merito della pretesa pensionistica, che resta pertanto non esaminata.
Nota della Redazione
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