Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 23 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno precedente la data di udienza incorre nell’estinzione del processo, dichiarabile d’ufficio ex art. 111 c.g.c., in forza del combinato disposto con l’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. La rinuncia al ricorso rappresentata dal difensore, ove non formalizzata secondo le modalità di rito, non sana l’improcedibilità per difetto della prova della notifica. L’estinzione consegue automaticamente al mancato assolvimento dell’onere di deposito, senza necessità di costituzione delle parti intimate. Nulla è dovuto per le spese di giudizio in difetto di costituzione dei convenuti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto a vedersi computare, ai fini della base contributiva e di calcolo della pensione, gli emolumenti derivanti dalla progressione di carriera maturata durante il periodo di cristallizzazione delle retribuzioni, compreso tra il 2011 e il 2015.
Nel ricorso si domandava la riliquidazione del trattamento pensionistico con le classi e gli scatti giuridicamente conseguiti, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero della Difesa e l’INPS non si costituivano in giudizio. Con successiva nota il difensore rappresentava di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del DFU, intendendo rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha rilevato che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
La norma processuale contabile pone a carico del ricorrente un onere autonomo e preventivo rispetto alla celebrazione dell’udienza. Il suo inadempimento impedisce al giudice di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e la stessa rituale proposizione della domanda.
Da tale omissione deriva l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., dichiarata d’ufficio. La Corte non ha ritenuto di dover esaminare nel merito la pretesa sostanziale sulla riliquidazione pensionistica, essendo precluso ogni accertamento dalla carenza della prova della notifica.
La rinuncia al ricorso rappresentata dal difensore non ha assunto, nel caso di specie, alcuna autonoma efficacia sanante: essa interviene su un processo già viziato dall’inadempimento dell’onere di deposito, e comunque non è stata formalizzata nelle modalità previste per la rinuncia agli atti.
Non essendosi costituite le parti intimate, la Corte ha dichiarato nulla la statuizione sulle spese di giudizio, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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