Cessata materia del contendere e compensazione delle spese per riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 566 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, realizzata dall’amministrazione nel corso del giudizio mediante la riliquidazione del trattamento pensionistico, determina la cessata materia del contendere quando entrambe le parti ne chiedono la declaratoria. La scelta di compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., è giustificata dalla novità della questione trattata, riconducibile al recente mutamento del quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento. Il criterio della soccombenza virtuale non opera automaticamente quando la definizione anticipata del rapporto è imputabile all’evoluzione normativa sopravvenuta e non a un inadempimento dell’ente.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato fino al 1° aprile 2018, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione della percentuale del 2,445 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, oltre agli arretrati con interessi e rivalutazione. Il ricorso è stato proposto il 12 dicembre 2022. L’Inps non si è costituito alle prime udienze; il giudice ha disposto la trasmissione del fascicolo amministrativo con ordinanza e ha fissato la trattazione.

Nel corso del giudizio l’Istituto ha riliquidato la pensione in applicazione dell’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2022, corrispondendo gli arretrati e gli interessi legali. Il ricorrente ha confermato di aver ricevuto quanto dovuto e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda gli effetti processuali della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato. L’Inps, costituendosi, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese, avendo rideterminato la pensione secondo l’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021.

Il ricorrente ha aderito alla richiesta, riconoscendo la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ma ha invocato la condanna dell’Istituto alle spese in ragione della sua soccombenza virtuale.

Il giudice ha rilevato la concorde richiesta delle parti e la soddisfazione del sotteso interesse, ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Sulle spese, il giudice ha valorizzato la novità della questione, collegata al recente mutamento del quadro legislativo e giurisprudenziale, e ha disposto l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il criterio della soccombenza virtuale è stato quindi superato dalla considerazione della sopravvenuta evoluzione normativa.

La pronuncia è definitiva, con declaratoria di cessata materia del contendere e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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