Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 255 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile, il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno precedente la data dell’udienza incorre nell’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. e dell’art. 111 c.g.c. Il termine è posto a pena di decadenza e il suo inadempimento preclude la trattazione nel merito. La declaratoria di estinzione consegue d’ufficio e non richiede istanza di parte. Le spese di giudizio restano compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione liquidata con il sistema misto, ha adito la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per il Lazio — chiedendo il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della connessa aliquota fissa del 44%. L’INPS non si è costituito in giudizio.
Nel corso del procedimento, il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che l’Istituto aveva riconosciuto la domanda e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, concludendo per la declaratoria di estinzione con spese compensate. All’udienza del 20 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva che il ricorrente non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. La norma è richiamata letteralmente nel provvedimento e costituisce il fondamento esclusivo della decisione.
Il thema decidendum non investe quindi il merito della pretesa previdenziale — l’applicazione dell’aliquota fissa del 44% sulla quota retributiva — ma si esaurisce sul piano processuale. La Corte non esamina la fondatezza della domanda di ricalcolo, né verifica l’effettivo riconoscimento della pretesa da parte dell’Istituto.
L’inadempimento dell’onere di deposito della prova della notifica determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. Il collegio non richiama precedenti giurisprudenziali a sostegno della decisione, limitandosi all’applicazione letterale delle due disposizioni.
La declaratoria opera d’ufficio, indipendentemente dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente. Quest’ultima, pur presente negli atti, non costituisce la ragione del decidere: la decisione si fonda esclusivamente sul rilievo della violazione dell’onere di deposito.
Nulla è disposto per le spese di giudizio. Non risultando costituito l’Istituto, la Corte non procede ad alcuna statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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