Estinzione del processo pensionistico per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 254 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto in materia pensionistica il ricorso si estingue, ai sensi dell’art. 111 c.g.c., ove il ricorrente non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il termine perentorio dei dieci giorni liberi anteriori alla data di udienza, fissato dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. Il termine è posto a presidio della regolare instaurazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell’ente previdenziale convenuto. La sua inosservanza produce l’estinzione del processo, rilevabile anche a fronte della mancata costituzione in giudizio dell’INPS. L’estinzione consegue automaticamente alla verifica del deposito tardivo o omesso, senza necessità di ulteriore attività delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha adito la Sezione giurisdizionale per il Lazio chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

L’INPS non si è costituito in giudizio. All’udienza del 20.05.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il thema decidendum si è così spostato dal merito pensionistico alla verifica del rispetto dell’onere di deposito delle prove dell’avvenuta notifica.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha rilevato, in via del tutto preliminare, che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., il quale impone al ricorrente di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

L’inosservanza di tale prescrizione determina, per espressa previsione dell’art. 111 c.g.c., l’estinzione del processo. La Corte non ha quindi esaminato il merito della domanda di riliquidazione, essendosi arrestata al rilievo processuale assorbente.

La decisione si fonda su un dato strettamente formale: l’onere di deposito è previsto a garanzia della regolare instaurazione del contraddittorio e non ammette sanatorie una volta spirato il termine. L’estinzione opera pertanto in modo automatico, senza che rilevi la mancata costituzione dell’INPS, che non incide sull’osservanza del termine da parte del ricorrente.

Nulla è stato disposto per le spese di giudizio. La Corte ha pronunciato l’estinzione con la formula tipica e ha demandato alla Segreteria i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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