Difetto di giurisdizione contabile per il privato contraente e danno non provato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 288 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione contabile nei confronti del privato contraente della pubblica amministrazione è configurabile solo se sia avvenuto il trasferimento di un munus pubblicistico, tale da rendere il privato espressione indiretta del plesso amministrativo. Fuori da questa ipotesi, i profili di inesatto adempimento contrattuale restano devoluti al giudice ordinario. Nel merito, il danno erariale non può essere identificato con la mera violazione di legge: l’eventuale illegittimità dell’atto non sostituisce la prova, a carico dell’accusa, dell’esistenza e dell’ammontare del danno. La semplice deminutio delle prestazioni non basta, se la prestazione pattuita risulta integralmente eseguita e la stima conferma il valore dell’opera.
Il Fatto
La procura regionale citava in giudizio una società affidataria, il suo rappresentante legale, un dirigente comunale e tre successivi responsabili unici del procedimento, chiedendo la condanna al risarcimento di oltre 798.000 euro in favore di un’amministrazione comunale. Il danno era ricondotto alla realizzazione di un’opera artistica: a fronte dell’impegno a installare 74 colonne, ne erano state collocate meno, ma alla società sarebbe stato corrisposto l’intero valore.
L’intervento era finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 e aveva conosciuto più rimodulazioni progettuali, con riduzione progressiva del numero dei manufatti. La procura contestava al dirigente di aver comunicato all’artista il tetto massimo di spesa disponibile e ai responsabili del procedimento di non aver adeguatamente verificato i preventivi e di aver consultato un ente estraneo in materia paesaggistico-ambientale.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della società e del suo rappresentante. Per radicare la giurisdizione contabile verso un privato non organico alla pubblica amministrazione occorre il trasferimento di un munus pubblicistico: il privato deve agire in luogo della p.a. e costituirne espressione, ancorché indiretta. Nella specie l’amministrazione ha commissionato un’opera mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 63 del codice dei contratti pubblici, senza alcun passaggio di funzioni. Le contestazioni sul numero di colonne difforme dal progetto iniziale restano questioni di inadempimento contrattuale, devolute al giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto Corte dei conti, Sez. III App., n. 323 del 2021.
Quanto ai due responsabili del procedimento, la Corte rileva che l’invito a dedurre non si è perfezionato. L’ufficiale giudiziario ha attestato il deposito ex art. 140 c.p.c. e la spedizione della raccomandata informativa, ma l’avviso di ricevimento non risulta firmato per ritiro e l’agente postale ha annotato “sconosciuto”. Manca dunque la prova del perfezionamento, con conseguente nullità della notificazione. Poiché l’art. 67, comma 1, c.g.c. pone l’invito a dedurre come presupposto di ammissibilità della citazione, la Corte dichiara quest’ultima inammissibile, richiamando Corte dei conti, Sez. I App., n. 117 del 2021 e Cass. n. 3552 del 2014. Il vizio non è sanabile, implicherebbe una regressione del processo a fase pre-giudiziale.
Nel merito la domanda è infondata. La stessa citazione ammette che il valore delle due opere, in luogo dell’unica originaria, “avrebbe potuto crescere come diminuire”, generando un dubbio sull’esistenza stessa del danno. La procura ascrive il nocumento alla semplice violazione dell’iter amministrativo, aderendo alla concezione normativa della responsabilità. La Corte esclude che l’illegittimità dell’atto possa sostituire la prova dell’effettività del danno, il cui onere incombe all’accusa. La prospettazione dubitativa dell’attore è difficilmente conciliabile con il rigore probatorio richiesto.
La prestazione pattuita risulta peraltro integralmente eseguita, come attesta il verbale di consegna del secondo lotto. La perizia dell’esperta ha confermato che la riduzione da 86 a 60 colonne non modificava il valore attribuito all’opera. Per il principio di prossimità della prova, sarebbe stato onere della procura dimostrare l’eventuale diminuzione di valore, prova insussistente in atti. Ne deriva il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altro profilo. Le spese sono compensate per le parti nei cui confronti si è pronunciato in rito e liquidate a carico dell’amministrazione per i convenuti assolti nel merito.
Nota della Redazione
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