Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 164 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. La sezione “versamento in tesoreria” e la sezione “estremi riscossione” sono colonne distinte e imprescindibili: la prima documenta lo scarico, cioè il riversamento delle somme all’ente, la seconda il carico, cioè le somme riscosse. L’indicazione degli incassi tramite POS in luogo dei versamenti in tesoreria non è una mera imprecisione formale, ma integra la carenza di un elemento essenziale del conto. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio, perché il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente al giudice di verificarne lo scarico, né di ricostruire autonomamente la gestione supplendo alle omissioni del contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, relativo alla gestione di riscossitore interno speciale per il servizio scuolabus. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria”.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che gli incassi elettronici non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditati direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione di ogni maneggio di denaro pubblico. Ha aggiunto che le irregolarità sarebbero meramente formali, che la gestione è ricostruibile tramite le scritture contabili e bancarie dell’ente, che non vi sono ammanchi né danno erariale e ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che per l’economo prevede il modello 23 e per il riscossitore il modello 21. In quest’ultimo devono essere indicati i dati identificativi dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Secondo la costante giurisprudenza contabile richiamata, il conto deve rappresentare in modo completo e idoneo i fatti di gestione: la forma e i contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione. I due pilastri sono il carico, che genera il debito dell’agente, e lo scarico, che estingue il debito: la loro distinta rappresentazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il maneggio di denaro va inteso in senso ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto anche per gli incassi con carta di credito.
Su questa base il conto in esame risulta non correttamente strutturato: l’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale. Il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, risultando intrinsecamente non verificabile.
Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza contabile, il conto redatto su modello irrituale ma contenente gli elementi richiesti può essere qualificato conto giudiziale e incardinare il giudizio. Nella specie manca invece l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi, sicché l’atto non è qualificabile come rendiconto, né come conto idoneo a incardinare il giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo se il conto è ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il giudice non può supplire alle omissioni del contabile. Il conto è pertanto inammissibile, con necessità di un nuovo deposito e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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