Estinzione della società e legittimazione del liquidatore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10368 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della società antecedente alla proposizione del ricorso priva il liquidatore del potere di rappresentarla in giudizio, con la conseguenza che il ricorso da lui proposto in nome e per conto dell’ente è inammissibile. La qualità di socio del ricorrente non assume rilevanza ove egli non abbia agito in proprio. Nel processo tributario, alla parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti spetta, in caso di vittoria, la liquidazione delle spese secondo i parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il diniego tacito di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2005, agendo in nome e per conto di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile; la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, aveva respinto l’appello.

La decisione di secondo grado si fondava su un duplice rilievo: il ricorrente non aveva agito in proprio, quale socio della società titolare del credito, ma quale liquidatore di un ente già estinto alla data di proposizione del ricorso. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. La narrazione dei fatti contenuta nell’atto, pur concisa, risulta sufficiente alla complessiva comprensione delle censure, anche nel contesto dei singoli motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’illegittima applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello liquidato le spese in favore dell’Amministrazione finanziaria benché questa non si fosse difesa a mezzo di avvocato. Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti spetta in caso di vittoria la liquidazione delle spese, da effettuarsi applicando la tariffa o i parametri vigenti per gli avvocati con la riduzione del venti per cento dei compensi. L’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi e dei compensi per l’assistenza tecnica prestata dai propri dipendenti, legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. La sentenza impugnata si è conformata a tale principio.

Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello omesso di considerare che il ricorrente era delegato dall’assemblea societaria alla riscossione dei crediti e socio della società. La Corte osserva che il ricorrente ha agito in nome e per conto dell’ente, circostanza non contestata, come non contestata è l’estinzione della società in data antecedente alla proposizione del ricorso.

L’estinzione della società priva quindi il liquidatore del potere di rappresentarla in giudizio. Il ricorso originario è pertanto inammissibile. La qualità di socio non ha alcuna rilevanza, poiché il ricorrente non ha agito in proprio ma in nome e per conto dell’ente da lui non più rappresentato.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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