Correzione d’ufficio dell’omessa distrazione delle spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. I n. 19203 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale di un provvedimento della Corte di cassazione è disposta d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., quando il giudice di legittimità abbia omesso di distrarre le spese del giudizio in favore del difensore antistatario del controricorrente. L’omessa distrazione non integra vizio di ragionamento o di giudizio, ma mera divergenza tra il contenuto effettivo della volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica. In quanto tale, essa è emendabile con il procedimento degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., esteso al giudizio di cassazione dall’art. 391-bis. La sopravvenuta rinuncia del difensore alla correzione non preclude la definizione del procedimento, che può concludersi egualmente d’ufficio.
Il Fatto
Con l’ordinanza n. cron. 7217/2023 la Corte, decidendo il ricorso proposto da una impresa contro un comune, aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, provvedendo alla relativa liquidazione.
La pronuncia ometteva però di distrarre le spese in favore del difensore del controricorrente, munito di procura antistataria. Il difensore ha proposto istanza per la correzione dell’errore materiale e successivamente vi ha rinunciato con atto del 18 giugno 2024. La Corte ha comunque attivato il procedimento correttivo d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La questione attiene ai limiti del procedimento di correzione degli errori materiali nel giudizio di cassazione. Il dato di partenza è la configurazione della distrazione delle spese come effetto automatico della condanna, quando il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e di non averne ricevuto il rimborso.
La Corte rileva che, nel redigere il provvedimento, è effettivamente incorsa in errore materiale. La motivazione e il dispositivo menzionano la condanna alle spese, ma tacciono sull’antistatarietà. Il punto non investe la determinazione del quantum né i criteri della soccombenza: la liquidazione resta invariata. Manca solo la formula che indirizza il pagamento al difensore.
Esclusa ogni valenza decisoria del vizio, la Corte qualifica la lacuna come errore emendabile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in coordinamento con gli artt. 287, 288 e 289 cod. proc. civ.. La correzione è disposta d’ufficio, anche a fronte della rinuncia del difensore: il procedimento si configura come iniziativa officiosa e non come istanza di parte. La rinuncia non vincola il giudice quando la divergenza riguardi il testo del provvedimento.
Nel merito la Corte sostituisce le due parti viziate. Nella motivazione, alla frase sulla soccombenza aggiunge l’inciso sulla distrazione in favore del difensore. Nel dispositivo, integra la condanna alle spese con la medesima formula, in favore del difensore antistatario. Il risultato è l’adeguamento grafico della pronuncia alla volontà già espressa dal collegio, senza modificazione del contenuto economico.
L’ordinanza conferma così, sul piano processuale, la centralità della corrispondenza tra volontà del giudice e testo del provvedimento, e sul piano sostanziale la funzione della distrazione come strumento di tutela del difensore che ha anticipato le spese.
Nota della Redazione
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