Plurime rationes decidendi e rigetto dei motivi sul merito (Cass. civ. Sez. V n. 10365 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito è sorretta da plurime rationes decidendi, l’impugnazione efficace deve investirle tutte, poiché altrimenti si forma il giudicato su quelle non censurate e il ricorso diviene inammissibile per difetto di interesse. È però sufficiente che il ricorso risulti infondato riguardo a una sola di esse perché lo stesso sia rigettato, potendo la decisione reggersi sulla ratio autonoma che superi il vaglio di legittimità. Il rigetto dei motivi che attaccano una sola delle rationes determina quindi il sopravvenuto difetto di interesse rispetto ai motivi relativi alle altre, i quali non potrebbero più condurre, stante l’intervenuta definitività della prima, alla cassazione della decisione. Ne consegue che il motivo vertente sulla ratio oggetto di scrutinio infondato diviene a sua volta inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito in capo alla stabile organizzazione italiana di una società statunitense per l’anno d’imposta 2007, ai fini IRES, IRAP e IVA. Tra la stabile organizzazione e la casa madre era intervenuto nel 2001 un accordo per servizi di marketing e promotion, con assistenza alla clientela italiana. L’Amministrazione riteneva che, oltre alla mera fatturazione dei corrispettivi tramite rappresentante IVA, i rapporti con la clientela fossero tenuti solo dalla stabile organizzazione, che curava le vendite ed era investita di poteri negoziali, decidendo in autonomia la scontistica.

La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione con una sentenza retta da doppia ratio decidendi: la decadenza del potere di accertamento, non ritenendo applicabile il raddoppio dei termini, e il merito della vicenda. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, fondato su cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione delle plurime rationes decidendi. Richiama il principio secondo cui, in tale ipotesi, l’impugnazione efficace deve riguardare tutte le rationes, altrimenti si forma il giudicato su quelle non impugnate. Ma è sufficiente che il ricorso sia infondato riguardo a una di esse perché lo stesso sia rigettato, potendosi la decisione reggere sulla ratio autonoma che superi il vaglio dell’impugnazione.

Il primo motivo attiene alla prima ratio, relativa al persistente potere di accertamento. Gli altri tre motivi attengono alla seconda ratio, sul merito. La Corte ritiene di esaminare preliminarmente questi ultimi, che appaiono senz’altro infondati.

Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia omissione totale della motivazione ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Il motivo è infondato. La motivazione apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nella specie i giudici di appello hanno argomentato, pur sinteticamente, sulla base della documentazione probatoria, circa l’insussistenza di una stabile organizzazione con oggetto esorbitante rispetto al dato contrattuale. Il giudice di merito è libero di attingere il convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza obbligo di esaminare tutti gli elementi acquisiti.

Il terzo motivo, che deduce violazione degli artt. 2729 cod. civ., 162 TUIR e 5, legge n. 763/1985, è inammissibile. La denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. può prospettarsi solo quando il giudice fondi la presunzione su un fatto privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione dei fatti o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa. Il quarto motivo, per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è inammissibile, poiché i fatti decisivi risultano presi in esame dalla CTR.

Il rigetto dei tre motivi che investono la seconda ratio determina l’inammissibilità sopravvenuta del primo motivo, relativo all’altra ratio. Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, resta assorbito. La Corte respinge il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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