Indennità di agente unico e irriducibilità della retribuzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13941 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di “agente unico” prevista dagli accordi collettivi del 12 settembre 1996 e del 22 dicembre 1997 ha causa retributiva e non natura meramente incentivante o graziosa, poiché remunera le mansioni di ritiro e consegna degli effetti postali svolte unitamente a quelle di autista. Essa costituisce oggetto di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta né abolita unilateralmente dal datore di lavoro, neppure ove siano mutate le condizioni economiche aziendali. La scadenza del termine di un accordo collettivo ne fa cessare l’efficacia, ma non sottrae il datore all’obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui ammontare può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost. con riferimento all’importo già previsto dal contratto individuale. Opera il principio di non riducibilitò della retribuzione, ricavato dagli artt. 2103 cod. civ. e 36 Cost., esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il pagamento dell’indennità di “agente unico” per il periodo non coperto da precedente pronuncia. La Corte d’appello di Napoli, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto per il periodo dall’1.1.2011 al 31.12.2012, liquidando la somma di euro 1.679,58 oltre accessori.

La Corte territoriale aveva distinto il periodo antecedente al 31.12.2010 da quello successivo, ritenendo che l’indennità fosse ancora dovuta in caso di permanente espletamento delle mansioni di agente unico, come avvenuto nel caso concreto, senza che fosse intervenuta alcuna modifica dell’organizzazione del lavoro. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

I motivi primo, terzo e quarto investono complessivamente l’interpretazione delle fonti collettive succedutesi dal 1996 in poi. La società sosteneva che l’indennità di agente unico non remunerasse il lavoro prestato, ma avesse carattere incentivante e accessorio, giustificata da determinati presupposti economici di gestione aziendale.

La Corte ha dichiarato le censure manifestamente infondate alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, richiamata con ampie citazioni. Da tale orientamento si ricava che l’indennità remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante, ed è oggetto di un obbligo contrattuale che ne impedisce la riduzione o l’abolizione unilaterale.

La Corte ha inoltre valorizzato il principio della irriducibilità della retribuzione, affermato proprio con riguardo all’indennità di agente unico, richiamando anche il principio delle Sezioni Unite n. 11325 del 2005 sulla scadenza del termine dell’accordo collettivo. Ha precisato che l’impegno di rivedere l’importo dell’indennità fa sì che, alla scadenza non seguita da ulteriore accordo modificativo o abolitivo, l’indennità debba essere conservata nel suo ammontare attuale.

Quanto al periodo successivo agli accordi del 2010 e del 2011, la Corte ha ritenuto infondata la tesi della società secondo cui tali accordi avrebbero comportato un cambiamento decisivo dell’organizzazione del lavoro. La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza fattuale, ritenuta pacifica, che il dipendente avesse continuato a svolgere anche dopo il 31.12.1997 le precedenti mansioni, in aggiunta ai compiti di autista, senza che le modifiche organizzative concordate avessero avuto riflesso su dette mansioni.

La tesi della società è stata qualificata come meramente contrappositiva rispetto alla valutazione del giudice del merito, veicolando attraverso la denuncia della violazione di legge una critica alla valutazione di merito. La Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso che, apparentemente deducendo una violazione di norme di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Anche il secondo motivo, relativo all’omessa ammissione della prova testimoniale, è stato rigettato: il vizio di omessa motivazione può essere denunciato solo ove investa un punto decisivo e la prova non ammessa sia idonea a invalidare con giudizio di certezza le altre risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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