Inattività della parte e differenza tra estinzione tipica e improseguibilità esecutiva (Cass. civ. Sez. III n. 21349 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione forzata, la contestata legittimazione del creditore che insta per la prosecuzione del processo non si traduce in assenza virtuale del medesimo, ma integra al più una sopravvenuta carenza delle condizioni formali di sviluppo della procedura, con conseguente improseguibilità e non estinzione. L’estinzione tipica ex art. 631 c.p.c. presuppone la mancata comparizione di qualsiasi creditore a due udienze consecutive, non l’assenza di un creditore la cui legittimazione sia contestata. Il provvedimento che rigetta l’istanza di estinzione per difetto di legittimazione attiva è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., previsto per i soli casi di estinzione tipica. È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo inestricabile vizi eterogenei ex art. 360 c.p.c., demandando alla Corte l’individuazione della censura rivolta al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto contro il diniego di estinzione di una procedura esecutiva immobiliare.

Nell’esecuzione promossa nei confronti dell’esecutato, all’udienza del 14 giugno 2018 compariva il difensore di una società mandataria di altra società divenuta titolare del credito per cessione. L’esecutato eccepiva la carenza di legittimazione ad agire della mandataria e la carenza di valida procura. Respinta l’istanza di estinzione, il giudice dell’esecuzione disponeva la prosecuzione delle operazioni di vendita; l’esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi e reclamo. Il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo, rilevando che l’asserito difetto di legittimazione attiva andava impugnato con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. La Corte d’appello confermava. Il ricorrente deduceva due motivi, lamentando l’omesso esame del fatto storico decisivo dell’assenza all’udienza di un creditore legittimato e l’incomprensibilità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare, ha ritenuto irricevibile la richiesta di verbalizzazione avanzata dal ricorrente in udienza, perché relativa a circostanza estranea al giudizio di legittimità e all’atto introduttivo. Ha poi precisato, in base ai principi di Cass. Sez. U n. 6826 del 22/03/2010, che l’inammissibilità del ricorso consente di prescindere dalla verifica della ritualità delle notificazioni agli intimati rimasti tali.

Nel merito, l’atto introduttivo viola l’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.: la redazione rende incomprensibile l’ordinato sviluppo delle vicende processuali e le decisioni assunte, riportate solo in stralci estrapolati da più ampi contesti e inframmezzati da considerazioni di parte. Le censure sono generiche: difetta la precisa individuazione degli errori in iure ascritti al giudice d’appello e si cumulano vizi eterogenei ex art. 360 c.p.c., demandando alla Corte l’individuazione della censura.

Il ricorrente sostiene inoltre la formazione di un giudicato esterno, ma omette di riportare nel ricorso, in modo chiaro ed esaustivo, il contenuto della decisione che avrebbe sancito l’invalidità della procura e di dimostrarne idoneamente il passaggio in giudicato con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.

La Corte rileva infine che le ragioni della decisione impugnata sono pienamente intellegibili e superiori al minimo costituzionale. Anche ipotizzando l’invalidità della procura o dell’intervento, l’eventuale assenza all’unica udienza del creditore procedente non avrebbe comportato la declaratoria di estinzione, giusta l’art. 631 c.p.c., che richiede la mancata comparizione a due udienze consecutive.

La presenza di un creditore che insta per la prosecuzione senza averne il potere non integra la sua assenza virtuale, ma al più una sopravvenuta carenza delle condizioni formali che consentono lo sviluppo del processo fino alla vendita forzata: ne deriva l’improseguibilità, non l’estinzione. Tale ratio decidendi, non aggredita dal ricorso, è inconfutabile e rende evidente l’inconsistenza della pretesa di estinzione tipica invocata senza confrontarsi con l’art. 631 c.p.c. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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