Ricorso improcedibile se manca relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 1659 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, resa dalla parte nel ricorso per cassazione, integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità, obbliga il ricorrente a depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC. Il difetto di tale produzione rende il ricorso improcedibile. Non vale a escluderlo il diverso principio secondo cui, in mancanza di copia autentica e relata, il ricorso resta procedibile se la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Agenzia delle Entrate Riscossione, per crediti ascritti a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, aveva promosso pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, in danno di una società di noleggio. La società esecutata propose opposizione all’esecuzione, deducendo l’indeterminatezza del credito azionato, per mancata esibizione dei titoli esecutivi in originale, e l’estinzione del credito per pagamento, sgravio, sospensione dell’efficacia esecutiva o annullamento delle cartelle prodromiche.
L’opposizione è stata respinta in entrambi i gradi di merito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi alcuni enti locali; altre parti intimate non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di costituzione in giudizio. La costituzione di uno dei controricorrenti è dichiarata inammissibile per difetto di procura speciale: quella allegata risulta espressamente riferita e circoscritta a un diverso giudizio di appello, senza alcun richiamo, nemmeno implicito o estensivo, al giudizio di legittimità.
Il nucleo della decisione riguarda però l’improcedibilità del ricorso. La società ricorrente ha impugnato una sentenza della Corte d’appello pubblicata il 4 febbraio 2022 e, per sua stessa dichiarazione contenuta nel ricorso, notificata il 10 febbraio 2022. Secondo la Corte, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subirne le conseguenze.
Da qui l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, oppure delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e n. 15832 del 2021. Nella specie l’onere non è stato adempiuto: è stata depositata copia della sentenza priva della relazione di notificazione e la documentazione non è stata prodotta da alcun controricorrente.
Non soccorre il principio, richiamato da Cass. n. 11386 del 2019, secondo cui il ricorso resta procedibile, pur in difetto di copia autentica e relata, ove la notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. Nel caso concreto, a fronte di una sentenza pubblicata il 4 febbraio 2022, la notifica del ricorso è avvenuta il 7 aprile 2022, oltre il termine scaduto il 5 aprile 2022.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore delle parti controricorrenti regolarmente costituite. Nessuna condanna è disposta verso il controricorrente la cui costituzione è inammissibile, né verso il Comune che, pur vittorioso, si è limitato a costituirsi con atto privo di argomentazioni difensive, finalizzato alla sola partecipazione all’udienza; la Corte esclude rilievo alla circostanza che, per effetto della modifica dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sia stata preclusa l’audizione della parte in adunanza camerale, richiamando Cass. n. 26640 del 2020 e Cass. n. 16921 del 2017. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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